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Ordinanza — n. 9482/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding excessive sentence and provisional damages in criminal case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9482/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments about excessive sentencing and provisional damages. The court held that sentencing discretion belongs to the trial judge under Articles 132 and 133 of the Penal Code, while provisional damages are non-appealable discretionary decisions. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and civil party representation fees.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Sentencing discretion belongs to the trial judge, excluding cassation review for excessive penalties, while discretionary decisions on provisional damages are inadmissible in cassation.

Parole chiave

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criminal sentencing discretion excessive penalty appeal provisional damages inadmissibility cassation appeal rejection civil party costs anticipo delle spese condono delle spese procedurali pagamento provvisorio

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio
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Testo completo

re - ORDINANZA Romano Antonio, nato a VIZZOLO PREDABISSI il 15/06/1992 avverso la sentenza del 11/06/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Antonio Romano; Letta la memoria del difensore del ricorrente; Letta la memoria delle parti civili Rinaldo Romani e Adalgisa Quadri, con allegata nota spese; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la eccessività della pena anche in relazione al trattamento di altri coimputati), è reiterativo e manifestamente infondato, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., restando esclusa in questa sede ogni censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (cfr. pp. 3-4, ove si condividono le considerazioni del primo giudice in merito ai diversi ruoli dei vari concorrenti, alla particolare gravità del fatto, professionalmente pianificato, e alla spiccata capacità a delinquere conseguentemente desumibile); ritenuto che il secondo motivo non è consentito, non essendo impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla aggiungendo alle riflessioni che precedono la memoria di replica depositata dalla difesa, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che consegue altresì la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalle parti civili costituite nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all’attività svolta.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Rinaldi Romano e Adalgisa Quadri che liquida in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge. Così è deciso