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Ordinanza — n. 9339/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints regarding tax evasion liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9339/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Francesco Pellegrino inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court determined that the appellant's arguments regarding tax evasion liability consisted solely of factual complaints rather than valid legal grounds. Consequently, the lower court's judgment was upheld without substantive review of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals based exclusively on factual grievances without legal merit are inadmissible, resulting in the dismissal of the appeal and the imposition of procedural costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal mere factual complaints tax evasion liability procedural dismissal court costs and fine procedura per sottrazione d'imposta spese di difesa contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO FRANCESCO nato a COSENZA il 09/04/1961 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Pellegrino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo, in merito al giudizio di responsabilità e alla sussistenza della contestata evasione, costituito da mere doglianze in punto di fatto; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026.