Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and late submission of defense memory.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Luigi Ciocia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the first ground as generic and unsupported, noting that appellate judges correctly applied general mitigating circumstances by citing the defendant's dangerous conduct and negative personality despite his home detention. The second ground was dismissed because it lacked the specific argumentation required by law, and the late submission of the defense memory was deemed non-decisive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals must be specific and timely; generic complaints or late submissions of defense materials render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOCIA LUIGI nato a FRATTAMAGGIORE il 10/07/1972 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Ciocia; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato, in quanto — tenuto conto che «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269 - 01) — deve rilevarsi che i giudici di appello hanno congruamente indicato, quali ragioni ostative alla concessione delle suddette circostanze, le insidiose modalità della condotta e la negativa personalità dell'odierno ricorrente, il quale aveva realizzato il reato per cui si procede, malgrado il regime di detenzione domiciliare cui era sottoposto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, contestando, cumulativamente e in modo vago, vizi della motivazione, è formulato in termini non consentiti dalla legge, in quanto privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581, comma 1, cod. proc. pen. e 591, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, a fronte della lineare e logica motivazione esposta dalla Corte territoriale, sono state prospettate doglianze completamente generiche, le quali, non svolgendo con puntualità e concreta specificità una critica argomentata avverso la motivazione del provvedimento impugnato, non consentono al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che la memoria nell'interesse dell'imputato, pervenuta con p.e.c. del 3 novembre, deve considerarsi tardiva ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen., e, comunque, di contenuto non decisivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno,18 novem