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Ordinanza — n. 9155/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal arguments regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9155/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the first ground lacked a specific comparison with the lower court's reasoning, while the second ground was too generic without citing specific legal or factual elements. The appellant argued for subjective fault and generic mitigating circumstances, but the court found the first complaint incongruent with the judgment and the second insufficiently detailed. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic or fail to specifically address the reasoning of the lower court, as the absence of specific legal or factual arguments precludes the Supreme Court from reviewing the case.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specific arguments cassation procedure procedural costs sentencing review subjective fault reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
artt. 99 cod. pen
Luciano Messina ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione, per i reati di cui agli artt. 99 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

re - ORDINANZA Messina Luciano nato a ROMA il 15/01/1941 avverso la sentenza del 26/05/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;

RITENUTO IN FATTO

Luciano Messina ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione, per i reati di cui agli artt. 99 cod. pen. e 73 co. 1 e 4 D.P.R. 309/90, per aver detenuto illecitamente quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish all’interno di un’auto di sua proprietà. Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo del reato. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La prima doglianza non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato che il ricorrente ha si è reiterato una doglianza ed una ricostruzione deifatti già prospettata in primo grado, ritenuta tuttavia inverosimile, posto che la sostanza stupefacente è stata rinvenuta all’interno dell’autovettura di proprietà dell’imputato, circostanza che non lascia adito a dubbi circa la consapevolezza della detenzione, anche in considerazione del rilevante quantitativo sequestrato, pari a 28 panetti di hashish, occultati sottoentrambi sedili anteriori, e quindi perfettamente visibile, oltre che nel vano porta bagagli dell'auto.

Il secondo motivo è generico, posto che il ricorrente deduce vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche senza alcuna indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 3