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Ordinanza — n. 8692/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as time-barred due to missed statutory deadline for filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8692/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Armando Petrolo's appeal inadmissible because it was filed one day after the statutory deadline expired. The lower court had set a 90-day period for filing the appeal's reasoning, which ended on September 2, 2025, triggering a 45-day window for the appeal itself that concluded on October 17, 2025. Since the petition was submitted via PEC on October 18, 2025, the court ruled it untimely and ordered Petrolo to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 2 lett. c), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the statutory period for filing is inadmissible as time-barred, resulting in the imposition of court costs and a fine.

Parole chiave

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statutory deadline time-barred appeal procedural inadmissibility Cassation jurisdiction court costs and fine tempestività dell'inoltro termini di ricorso disdetta tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 585, comma 2 lett. c), cod. proc. pen.
ed il termine è scaduto quindi il 02/09/2025; la motivazione è stata depositata il 26/08/2025 entro il termine sopra indicato, sicché, ai sensi dell'art. 585, comma 2 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETROLO ARMANDO nato a VIBO VALENTIA il 15/07/1963 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 04/06/2025, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia che ha ritenuto Armando Petrolo responsabile dei reati ascritti e lo ha condannato alla pena di anni tredici di reclusione; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tardivo; che la sentenza in data 04/06/2025 ha indicato novanta giorni come termine per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. ed il termine è scaduto quindi il 02/09/2025; la motivazione è stata depositata il 26/08/2025 entro il termine sopra indicato, sicché, ai sensi dell'art. 585, comma 2 lett. c), cod. proc. pen., il termine di 45 giorni per la proposizione dell'impugnazione decorreva dal 02/09/2025 ed è spirato il 17/10/2025, mentre il ricorso è stato proposto via pec il 18/10/2025; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile perché tardivo, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così