Italian Court dismisses appeal on theft conviction due to lack of prescription based on recidiva and procedural suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the conviction for aggravated theft with recidiva. The appellant argued the crime was prescribed, but the court calculated the limitation period based on the maximum penalty of six years increased by two-thirds for recidiva and an additional two-thirds under Article 161 of the Penal Code. Furthermore, a procedural suspension under Article 175 of the Code of Criminal Procedure extended the deadline, confirming the offense was not prescribed by the time of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 161, comma 2, cod. pen.; Art. 175, comma 8, cod. proc. pen.: The limitation period for prosecution is calculated by adding two-thirds for recidiva and two-thirds for specific aggravating circumstances to the base maximum penalty, and is extended by any procedural suspension, thereby preventing the defense of prescription if the deadline has not yet expired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LACHGAR AHMED nato il 08/05/1989 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 35378/2025 -Udienza del 28 gennaio 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Ahmed Lachgar ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione, aggravato dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, commesso il 28 marzo 2010.
Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge per intervenuta prescrizione del reato — è manifestamente infondato, dovendosi tener conto, ai fini del computo del termine di prescrizione, della pena massima di anni 6 vigente al tempo, cui va aggiunto l'aumento di due terzi per la recidiva, più l'ulteriore aumento di due terzi ex art. 161, comma 2, cod. pen., il che già porta il termine prescrizionale al 28/11/26; inoltre vi è anche da considerare la sospensione prevista dall'art. 175, comma 8, cod. proc. pen., decorrente dalla data di notifica dell'estratto contumaciale (08/04/2014) sino alla data di notifica dell'ordinanza di rimessione in termini (che non è rinvenibile in atti, ma è certamente successiva al 25/09/2023, data di adozione del provvedimento); ne consegue che il reato non risulta prescritto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle m Così deciso il 28 gennaio 2026 Il consigliere estensore Il siden