Italian Court dismisses appeal for lack of specific criticism regarding sentencing leniency arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize statutory leniency and specific mitigating circumstances under the Penal Code. The court rejected this claim, stating the first-instance judgment adequately addressed the case facts and did not require specific criticism of the reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.; Art. 360, n. 4 c.p.: An appeal based on alleged lack of motivation or violation of law is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected by the lower court without providing specific criticism of the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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RACO ORDINANZA Pireddu Noemi, nata a CARBONIA il 30/08/1991, avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Cagliari, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Noemi Pireddu; rilevato che l'unico motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art 131 bis cod. pen., e dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen, è manifestamente infondato in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice in relazione al trattamento sanzionatorio è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, quali la spiccata inclinazione al crimine desunta dai numerosi precedenti penali specifici iscritti dal casellario giudiziale; la tutt’altro che modesta lesione al bene giuridico e l’intensità del dolo (si veda, in particolare pag. 6 e 7 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 Il Consigliere