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Ordinanza — n. 8355/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation on recidivism grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8355/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Addamiano inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to effectively establish recidivism, but the court found his appeal generic and lacking specific reasoning. Consequently, the court ruled that the vague nature of the argument precluded any devolutive effect, resulting in the dismissal of the case.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A generic appeal contesting the existence of recidivism without specific argumentation is inadmissible because it fails to create a substantive ground for review.

Parole chiave

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recidivism appeal inadmissible grounds lack of specificity devolutive effect Italian criminal procedure tempestività dell'inoltro notifica tardiva dei difetti eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

RACO ORDINANZA Addamiano Francesco, nato a FOGGIA il 02/05/1991, avverso la sentenza del 17/02/2025 della Corte d'appello di Bari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Francesco Addamiano, rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la efficace sussistenza della recidiva infraquinquiennale, per come argomentata in grado di appello sulla base dell’apprezzamento del precedente penale recente (per quanto non specifico), non tiene conto che la sintesi contratta, ma efficace, della motivazione si giustifica in ragione della natura meramente assertiva del motivo di appello speso in tema di recidiva, con il quale si chiedeva semplicemente (senza argomentarne il perché) di escluderla; che l'aspecificità di questo motivo di gravame non comportava alcun onere motivazionale sul punto a carico della Corte, poichè la sua sostanziale inammissibilità precludeva l'effetto devolutivo; che la Corte d’appello barese ha respinto la generica richiesta di escludere la recidiva valorizzando il precedente per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), e quindi valorizzando tale esperienza anteatta in relazione al fatto per cui si procede; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 Il Consigliere