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Ordinanza — n. 7804/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit regarding generic mitigating circumstances in drug trafficking case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7804/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances was legally sound. The appellant argued for leniency based on prior record, but the court noted the defendant provided no cooperation and evaded arrest warrants. Consequently, the conviction for cocaine trafficking was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62-bis D.P.R. 309/90: The court may legitimately deny generic mitigating circumstances when positive elements are absent, such as a lack of cooperation with investigations or subsequent flight from arrest warrants.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances drug trafficking offense inadmissibility of appeal lack of cooperation evading arrest warrants procedural costs cocaine possession traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 62-bis D.P.R. 309/90
Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HYSENI YLBER ( CUI 06539Y8 ) nato il 12/07/1998 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ylber Hyseni ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 4 e mesi 2 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 73 co. 1 D.P.R. 309/90, per aver detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso netto complessivo di grammi 126,609, con principio attivo pari a 79.140 mg, pari a 527 dosi medie singole; per aver ceduto in almeno tre occasioni sostanza stupefacente del tipo cocaina al prezzo di euro 40/50 per grammi 0,5.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in esame, il giudice ha affermato che non emergono elementi positivi apprezzabili, atteso che l'imputato non ha fornito alcuna collaborazione alle indagini; inoltre, valutando il comportamento successivo al fatto, la Corte territoriale ha rilevato che l'imputato è evaso dagli arresti domiciliari e si è dato alla latitanza.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16/01/2026 Il consigliere estensore Il