Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific argumentation and failure to meet procedural requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Zinno's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Zinno challenged the lower court's findings on criminal liability and recidivism, arguing for specific reasoning and mitigating circumstances. The court rejected these claims because the arguments merely repeated those already dismissed in the appellate judgment without providing new, specific critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 69 comma 4 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reiterating arguments already rejected without offering a new, reasoned critique of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINNO VINCENZO nato a NAPOLI il 18/01/1956 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso Vincenzo Zinno, ritenuto che il primo motivo che contesta la motivazione posta a fondamento della affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 416 e 628 cod. pen., non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano pagg. 3-7 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'omessa motivazione sulla recidiva qualificata e contesta il diniego delle attenuanti generiche in regime di prevalenza è aspecifico e manifestamente infondato ( si veda pag. 7 della sentenza impugnata in cui la Corte di merito ha spiegato le ragioni del giudizio di accresciuta pericolosità del ricorrente ai fini della recidiva qualificata ed ha motivato in merito al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva ex art. 69, comma 4 cod. pen.). che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
c) c.p.p., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis