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Sentenza — n. 6647/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment declaring crime extinguished by prescription without remand.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6647/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Ancona Court of Appeal's judgment without remand because the crime was extinguished by prescription before the appeal decision. The appellant argued for acquittal based on the statute of limitations, while the lower court failed to declare the extinction despite the lapse of time. The court ruled that judges must immediately declare statutory bars to non-punishment regardless of party objections, citing the Supreme Court's precedent on this procedural obligation.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; The court must declare the extinction of a crime by prescription sua sponte without waiting for a party's objection, and such a judgment must be annulled if the lower court fails to do so.

Parole chiave

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prescription of crimes statute of limitations non-punishment sua sponte declaration annulment without remand criminal procedure extinction of offense sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 - Ricci
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOTTA PIETRO nato a VIMERCATE il 31/08/1940 avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Motta Pietro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale anconetano e rideterminato la pena in mesi 6 di reclusione per il reato di bancarotta semplice; Letta la memoria depositata dall'avvocato Luca Tarabbia in data 9 gennaio 2026, nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Considerato che l'assorbente censura del secondo motivo è fondata, perché correttamente evidenzia come il delitto contestato, pacificamente commesso il 10 novembre 2017, si è estinto in data 7 febbraio 2025, anche tenendo in conto le sospensioni per complessivi 120 giorni conseguenti a due rinvii per impedimento.

Pertanto, l'estinzione andava dichiarata dalla Corte di appello, che decideva, dopo la scadenza del termine, in data 12 maggio 2025. Donde, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, che ha riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte - la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato ascritto all'imputato è estinto per intervenuta prescrizione;

Rilevato che s'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il reato è estinto per prescrizione, maturata anteriormente alla pronuncia qui impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 28 genn