Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural repetition and lack of specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Micalizzi Gaetano inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the first ground regarding territorial jurisdiction infounded because the exception was raised without requesting a preliminary ruling, thereby waiving the right to reassert it later. The second ground concerning the cause of non-punibility was rejected as a mere repetition of arguments already dismissed on appeal due to the specific amount involved. Consequently, the lower court's decision was upheld, and the appellant was condemned to pay expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 160 c.p.c.: When a party raises a jurisdictional exception without requesting a preliminary ruling, they cannot reassert it later, and the court must decide based on existing rules; furthermore, appeals that merely repeat previously dismissed arguments without new specificities are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICALIZZI GAETANO nato a MESSINA il 22/10/1978 avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Micalizzi Gaetano; Ritenuto che il primo motivo, sulla competenza territoriale del Tribunale di Catania rispetto a quello di Messina, è manifestamente infondato alla luce del principio (Sez. 3, n. 39153 del 12/07/2024, Trib. La Spezia, Rv. 286979 - 01) secondo il quale l'istituto della remissione preliminare e le vecchie regole sulla competenza per territorio convivono; con la conseguenza che, se la parte formula l'eccezione nell'udienza preliminare senza chiedere il rinvio pregiudiziale, non potrà più riproporre in seguito l'eccezione ed il giudice dovrà decidere secondo gli istituti preesistenti: se si ritiene incompetente, emetterà sentenza di incompetenza; se si ritiene competente, rigetterà l'eccezione e la parte non potrà più sollevare la doglianza; la decisione adottata dalla Corte d'appello è, quindi, corretta; osservato, quanto al diniego della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen., che il motivo è la pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito, con motivazione del tutto logica in quanto fondata sull'entità dell'importo illecitamente sottratto, ragionamento con cui il ricorso non si confronta, così incorrendo nella genericità per aspecificità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicemb