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Ordinanza — n. 6385/2026 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for being generic; appeal court already evaluated two prior analogous crimes for recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6385/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Ballarano inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued for recidivism recognition, but the court found his sole ground was too generic. Since the Court of Appeal had already sufficiently evaluated the existence of two prior analogous crimes, the higher court rejected the lack of specific argumentation.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: A recourse is inadmissible if the sole ground is totally generic when the lower court has already provided a sufficient evaluation of the facts regarding the existence of prior crimes.

Parole chiave

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recidivism recognition generic grounds inadmissible appeal prior analogous crimes sufficient evaluation recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLARANO SALVATORE nato a TORRE DEL GRECO il 05/03/1980 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ballarano Salvatore, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, sul riconoscimento della recidiva, è totalmente generico, a fronte di una sufficiente valutazione, in punto, della Corte, incentrata sulla sussistenza di due precedenti per reati analoghi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2025.