Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Pupillo Domenico inadmissible without formalities. The defendant personally drafted and signed the petition, violating the requirement that such acts be executed by a registered defense attorney. The court ruled that the authentication of the signature by a lawyer does not cure this defect due to the personal nature of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.: Criminal appeals, memorials, and new grounds must be signed by a registered defense attorney; personal signature by the accused renders the act inadmissible regardless of subsequent authentication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUPILLO DOMENICO nato a SAN SEVERO il 17/06/1986 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto da Pupillo Domenico é inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, che lo ha personalmente redatto, è inammissibile, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair Ahmed, Rv. 274636). ritenuto che va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consiglierelstensore Il Presidente