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Ordinanza — n. 5343/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against archiving order dismissed for lack of admissibility and absence of abnormality grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5343/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that no legal grounds for review exist against the archiving order. The lower court properly exercised its statutory functions, and the appellant failed to demonstrate any procedural abnormality or legal illegality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 608 c.p.p.: A cassation appeal against an order of archiving is inadmissible unless specific grounds of abnormality are proven, which were absent here as the lower court acted within its normative mandate.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility order of archiving procedural abnormality lower court mandate court costs and fine condono delle spese procedurali procedimenti e rimedi accessori censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 608 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez.3, n.32508 del 5/04/2018
esercitato la funzione normativamente demandatagli e non potendo integrare il vizio dell'abnormità qualsivoglia illegittimità eventuale riscontrata dal ricorrente, né essendo ravvisabile un'ipotesi di stasi processuale (Sez.3, n.32508 del 5/04/2018, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IARIA GIUSEPPINA nato, a MELITO DI PORTO SALVO il 07/06/1974 parte offesa nel procedimento c/ LUPPINO DOMENICO MICHELETTA LUCA avverso l'ordinanza del 02/07/2025 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di lana Giuseppina avverso l'ordinanza di archiviazione, nonché la memoria depositata dall'Avvocato Paolo Malavenda; ritenuto che avverso l'ordinanza di archiviazione non è ammesso ricorso per cassazione e, nel caso di specie, non emerge alcuno dei profili di abnormità (AL evocati dahcorrente, avendo il g.i.p. esercitato la funzione normativamente demandatagli e non potendo integrare il vizio dell'abnormità qualsivoglia illegittimità eventuale riscontrata dal ricorrente, né essendo ravvisabile un'ipotesi di stasi processuale (Sez.3, n.32508 del 5/04/2018, Rv. 273371); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deriaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannhricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente