Cassation appeal dismissed for lack of specificity; appellant failed to cite specific errors in first-instance judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Pecoraro Massimiliano inadmissible due to its lack of specificity. The appellant argued against the Salerno Court of Appeal's decision but failed to pinpoint specific errors in the first-instance judgment as required by law. Consequently, the court upheld the lower court's ruling, dismissed the appeal, and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, co. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 365, co. 1 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates the defense without specifically identifying the errors of the first-instance judgment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECORARO MASSIMILIANO nato a SALERNO il 03/06/1989 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Pecoraro Massimiliano avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che la Corte di appello ha correttamente rilevato l'inammissibilità dell'appello per aspecificità dello stesso, posto che l'impugnazione non può limitarsi ad una riproposizione acritica della prospettazione difensiva, dovendosi confrontare con la motivazione della sentenza di primo grado, evidenziando nello specifico le ragioni dell'eventuale errore di giudizio; ritenuto, in ogni caso, che la Corte di appello ha, sia pur sinteticamente, indicato le ragioni dell'infondatezza dei motivi di appello, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente