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Ordinanza — n. 5273/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for being generic and failing to cite specific legal grounds under Article 448.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5273/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants inadmissible and ordered them to pay court costs and a fine. The appellants argued for non-punishment and criticized the sentencing, but the court found their submissions too generic to meet the specific requirements of Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court exercised its power to rule de plano, rejecting the arguments without a full hearing on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentences pronounced under Article 444 must cite specific grounds of illegality; generic arguments regarding non-punishment or sentencing fail to meet admissibility requirements, warranting a de plano rejection.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grounds Article 448 c.p.p. de plano ruling court costs Cassa delle ammende Article 444 c.p.p. punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Ritenuto dunque che i ricorsi sono inammissibili e che la pronuncia può essere adottata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
avverso sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., non essendo dedotti profili di illegalità della pena applicata;
art. 444 cod. proc. pen
avverso sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., non essendo dedotti profili di illegalità della pena applicata;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ROMDANI ISSAM nato il 02/06/2005 ROMDHANI KOSSAY nato il 16/03/2004 avverso la sentenza del 08/05/2025 del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, incentrati sulla mancata valutazione di cause di non punibilità e sul trattamento sanzionatorio, sono formulati genericamente e non deducono i temi consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. avverso sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., non essendo dedotti profili di illegalità della pena applicata;

Ritenuto dunque che i ricorsi sono inammissibili e che la pronuncia può essere adottata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere sensore Il residente