Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to non-justifiable lack of reasoning and unfounded legal violation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by El Jabuhi Lofti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the offense under Article 712 of the Penal Code, but the court found the reasoning defect non-justifiable under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the alleged legal violation was rejected because the lower court correctly established the appellant's knowledge of the stolen cards' origin, distinguishing the crime from negligent purchase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 712 cod. pen.: A lack of reasoning in a second-instance judgment is inadmissible as a ground for cassation unless accompanied by a specific claim of legal violation, and the distinction between the crime of receipt and the contravention of purchasing goods of doubtful origin hinges on the agent's subjective awareness of the illicit source.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL JABUHI LOFTI nato il 25/09/1983 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Lofti El 3abuhi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen., è, in parte non consentito e, per altra parte, manifestamente infondato; che la censura avente ad oggetto il deficit motivazionale, non è deducibile dovendosi richiamare, al riguardo, il principio affermato da questa Corte nella sua composizione più autorevole secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche, nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge" (SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); che, quanto alla dedotta violazione di legge, la censura è manifestamente infondata avendo la Corte di appello dato conto della piena consapevolezza in capo all'imputato della provenienza furtiva delle due carte di pagamento (in quanto documenti utilizzabili esclusivamente dall'intestatario e non commerciabili), con conseguente esclusione della fattispecie di incauto acquisto; trattasi di assunto del tutto in linea con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza prevista dall'art. 712 cod. pen. consiste proprio nell'elemento psicologico nel senso che nel primo caso l'agente, come nel caso di specie, ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta (o comunque si rappresenta la concreta possibilità in tal senso, con relativa accettazione del rischio), mentre nel secondo caso in capo all'agente si configura una condotta colposa e cioè una mera mancanza di diligenza nel verificare l'origine del bene (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515;
Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato, Rv. 257237; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. n. 270179); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16