Cassation court dismisses appeal against conviction for assault, citing inadmissibility of attacking evidentiary persuasiveness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Alessandro Discetti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Discetti challenged the lower court's reasoning regarding his responsibility for assault, specifically arguing against the persuasiveness and rigor of the evidence. The court rejected these grounds, noting that the appellate judge correctly applied legal arguments to establish liability based on fingerprint evidence and the absence of alternative explanations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they merely contest the persuasiveness, adequacy, or lack of rigor of the reasoning without demonstrating a manifest logical error or a different interpretation of the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DISCETTI ALESSANDRO nato a NAPOLI il 14/05/1973 avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato di Alessandro Discetti; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per i delitti ascrittigli, non è consentito in sede di legittimità non essendo deducibili le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3-5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; segnatamente la Corte d'appello ribadiva la capacità probatoria dell'esame tecnico sull'impronta papillare e rilevava che la conferma della responsabilità veniva confermata anche dall'assenza di qualsivoglia alternativa ricostruzione offerta dall'imputato, che non ha offerto alcun elemento idoneo a smentire l'ipotesi accusatoria: veniva dunque persuasivamente ritenuto che le impronte rinvenute sul frammento di guanto di lattice e sul nastro adesivo attaccato al ciclomotore fossero indicativi della responsabilità per il reato contestato in presenza di 16 punti di comparazione coincidenti pagine quattro e 5 della sentenza impugnata rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 d