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Ordinanza — n. 2159/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to improper challenge to sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2159/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Nazario Gallo's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. Gallo argued that the Court of Appeal failed to reclassify the alleged facts as aggravated violence or threats, but the Court rejected this claim. The decision relied on the principle that defects in reasoning cannot be raised without first alleging a violation of law, and the lower court correctly applied the rule that specific intent for profit elevates the crime to robbery.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; In criminal appeals, defects in reasoning are inadmissible unless accompanied by an allegation of violation of law, as the court must deduce the legal violation from the reasoning defect.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility violation of law requirement defect in reasoning robbery vs violence private specific intent for profit rapina furto di lieve entità violenza carnale su minori

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

Giurisprudenza citata

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SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO NAZARIO nato a SAN MARCO IN LAMIS11 10/09/1993 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gallo Nazario; ritenuto che con un unico motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancata riqualificazione del fatto contestato in violenza privata o minaccia aggravata; che la censura attinente al deficit motivazionale non è consentita dovendosi richiamare, al riguardo, il principio affermato da questa Corte nella sua composizione più autorevole secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche, nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge" (SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); che la denunciata erronea applicazione della legge penale è manifestamente infondata avendo la Corte di appello correttamente applicato il principio secondo cui i delitti di violenza privata e di minaccia hanno carattere generico e sussidiario, restando esclusi qualora sussista - come nella specie - il fine di procurarsi un ingiusto profitto (dolo specifico) che rende configurabile l'ipotesi delittuosa più grave, quale quella di rapina; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 202