Criminal appeal dismissed for late submission and failure to raise language rights issue at appeal stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible due to the late filing of the defense's written memorandum, which violated the fifteen-day pre-hearing deadline. The appellant argued that the first and second-instance judgments were null because they were not translated into his native language, a right he claimed was never invoked during the appeal phase. The court rejected this argument, ruling that the right to language assistance must be raised in the initial appeal act and cannot be introduced for the first time in the cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 611, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 143 cod. proc. pen.: The right to have judicial proceedings translated into a language known to the accused must be raised in the appeal act; failure to do so precludes its subsequent invocation in cassation, and late submission of defense memoranda renders them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHOU XIWIE nato il 02/07/1984 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Xiujie Zhou; preso atto che in data 14/11/2025 il difensore ha depositato memoria scritta che è, tuttavia, tardiva in quanto depositata senza il rispetto del termine di 15 giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. e, pertanto, non può essere presa in considerazione (da ultimo Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2022, Altese, Rv. 287766); ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado per mancata traduzione delle stesse ai sensi dell'art.143 cod. proc. pen., non è consentito non essendo stata dedotta con l'atto di appello, e neppure con la presente impugnazione, la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato che è il presupposto fondante il diritto alla conoscenza dei provvedimenti giudiziari in idioma a lui noto (da ultimo Sez.
U. n. 10 del 29/09/2025, Ndiaye, allo stato non massimata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.