Italian court dismisses appeal against criminal conviction for refusing medical care, citing procedural rules and lack of legal justification for assault.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Luca De Gregorio's appeal against his criminal conviction inadmissible for failing to substantiate his claims regarding the appellate judgment's reasoning and the admissibility of police testimony. While De Gregorio argued that his refusal of medical care constituted a legal right exempting him from liability, the court found his arguments generic and unsupported by specific factual deficiencies. Consequently, the appeal was rejected because the law does not legitimize physical aggression against healthcare providers even when such care is refused by the patient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 c.p.; Art. 195 c.p.p.: The right to refuse medical treatment does not justify criminal liability for assaulting a healthcare professional, and appeals must be based on specific grounds rather than conjectural reconstructions of facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GREGORIO LUCA nato a TERMOLI il 11/08/1999 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Luca De Gregorio impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, in riforma di quella assolutoria di primo grado per difetto di dolo, lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen., in danno di un medico di pronto soccorso. Egli deduce:
1) assenza della necessaria motivazione rafforzata;
2) inutilizzabilità delle testimonianze degli agenti di p.g., perché de relato dalla p.o.;
3) sussistenza dell'esimente dell'esercizio di un diritto, ovvero quello di rifiutare le cure sanitarie. Tali doglianze sono state ribadite con memoria scritta, trasmessa in cancelleria nelle more dell'udienza.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato e, comunque, generico. La sentenza d'appello si confronta specificamente con quella assolutoria, spiegando correttamente perché quanto valorizzato dal primo giudice per escludere il dolo in realtà incidesse soltanto sui motivi dell'azione e non sulla volontarietà della stessa; né il ricorso segnale specifiche carenze argomentative, limitandosi a dedurre su base congetturale una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. 2.2. Il secondo è manifestamente infondato: in primo luogo, perché si è proceduto con il rito abbreviato, essendo perciò pienamente utilizzabili anche gli atti di p.g.; in secondo luogo, perché le dichiarazioni del medico agli agenti di p.g. sono state rese al di fuori di un contesto procedimentale di acquisizione; in ogni caso, infine, perché la testimonianza de relato è inutilizzabile soltanto quando sia stata disattesa la richiesta di sentire il teste diretto avanzata dalla parte interessata (art. 195, co. 3, c.p.p.), che non risulta essere stata avanzata. 2.3.
Anche l'ultimo motivo è manifestamente infondato. La legge riconosce il diritto di rifiutare le cure, ma non legittima le aggressioni al sanitario che intenda somministrarle, peraltro su richiesta dello stesso interessato, all'interno del luogo specificamente a ciò destinato e senza alcuna forma di costrizione.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, i