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Ordinanza — n. 1684/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds failing to specify probative evaluation errors under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1684/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court erred in evaluating the evidence regarding the crime of false accusation. The court rejected this claim because the appeal grounds were too generic and failed to specify the exact elements of the alleged error.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 495 c.p.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements of the alleged error in the assessment of the evidentiary framework.

Parole chiave

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generic appeal grounds false accusation crime probative evaluation error inadmissible appeal c.p.p. Art. 581 false dichiarazioni gravi addebiti penali pericolo per l'incolumità pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 495 c.p.
art. 495 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATERA GIROLAMO nato a PALERMO il 30/01/1990 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Girolamo Matera ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione del quadro probatorio operata dalla Corte di merito, è assertivo e generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.