Italian Court dismisses appeal against theft conviction for improper water meter connection aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Beatrice Amato inadmissible regarding her conviction for aggravated theft. The appellant argued that the lower court erred in applying aggravating circumstances under Article 625 of the Penal Code, specifically concerning the fraudulent use of a water meter and public exposure. The court rejected these claims as unfounded, noting that the appellate court correctly established liability through direct unauthorized connection to municipal pipes and distinguished the applicable aggravating circumstance from the one cited by the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen.; The court's reasoning regarding aggravating circumstances for theft is not subject to appeal if logically sound and based on correct legal application of facts.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO BEATRICE nato a GIOIA TAURO il 05/11/1993 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE; Rilevato che Beatrice Amato ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato la condanna dell'imputata per il delitto di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, con particolare riferimento alla sussistenza delle circostanze aggravanti ex art. 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen. - è manifestamente infondato a fronte di una motivazione esente da vizi logici, in quanto il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 7-8 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza delle aggravanti.
In particolare, la Corte di appello ha chiarito che l'inesistenza di un contatore manomesso non esclude l'aggravante dell'utilizzo del mezzo fraudolento, posto che la stessa risulta integrata dalla condotta di allaccio diretto abusivo alla conduttura idrica comunale. Neppure presentano alcun vizio le argomentazioni relative alla sussistenza dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. rispetto alle quali i rilievi mossi dalla ricorrente sono del tutto inconferenti in quanto relativi alla aggravante della "esposizione alla pubblica fede", mentre nel caso di specie è stata ritenuta l'aggravante della "destinazione della cosa a pubblico servizio";
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 settembre 2025 Il Consigliere estensor