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Ordinanza — n. 1522/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of positive elements post-2008 reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1522/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances for crimes under specific 2000 regulations. The court ruled that such refusal is legitimate when no positive elements justify the reduction, especially after the 2008 reform requiring more than mere unrecorded status.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 5, 10 d.lgs. 74/2000: The refusal of generic mitigating circumstances is legitimate absent positive elements justifying the reduction, and the judge need not consider all favorable facts if decisive ones are referenced with proper motivation.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances Art. 62-bis penal code unrecorded status reform positive elements requirement inadmissible cassation appeal penal responsibility judicial motivation standards risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 5 of D.Lgs. 74/2000
Art. 10 of D.Lgs. 74/2000
74 del 2000 (capo 1) e di cui all'art. 10 del d.lgs.
Art. 62-bis of the Penal Code
28269); considerato che, nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento all'assenza di particolari ragioni idonee a giustificare tale concessione, non essendo emersi elementi positivi del fatto volti a giustificare l'applicazione dell'art. 62 bis cod.
D.L. 23 May 2008, n. 92
Law 24 July 2008, n. 125
art. 62 bis cod. pen
28269); considerato che, nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento all'assenza di particolari ragioni idonee a giustificare tale concessione, non essendo emersi elementi positivi del fatto volti a giustificare l'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32872 of 08/06/2022
Sez. 3, n. 2233 of 17/06/2021
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO ANTONINO nato a CATANIA il 02/07/1981 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; P- Pellegrino Antonino ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 01.04.2025 dalla Corte di appello di Catania con la quale è stata confermata la penale responsabilità per i reati di cui all'art.5 del d.lgs. 74 del 2000 (capo 1) e di cui all'art. 10 del d.lgs. 74 del 2000 (capo 2), lamentando, con un unico motivo ricorso, il diniego delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269); considerato che, nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento all'assenza di particolari ragioni idonee a giustificare tale concessione, non essendo emersi elementi positivi del fatto volti a giustificare l'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen..

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025 Il Consigliere estensore 129 „ Il Presidente