Cassation appeal against execution judge's seizure order reclassified as opposition under Art. 667 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation reclassified the cassation appeal filed by Cuppari and Rodà against the execution judge's order rejecting a restitution request as an opposition rather than a direct appeal. The applicants argued against the seizure of the RDV s.r.l. assets and Trade e Servicess.a.s. shares, while the execution judge had previously ruled on an application under Article 676 of the Criminal Procedure Code. The court held that only opposition is available against execution judge decisions rendered in camera sessions, thereby remitting the case to the Court of Appeal of Reggio Calabria for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, Art. 667, Art. 568 comma 5 c.p.p.; In matters of confiscation, only opposition is available against the execution judge's decision rendered in camera, requiring requalification of cassation appeals to opposition under Art. 568(5) c.p.p. and remittal to the Court of Appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Cuppari Antonio, nato a Brancaleone il 13/03/1964 Rodà Ernesta, nata a Bruzzano Zeffirio il 11/05/1975 avverso l’ordinanza del 27/02/2024 della Corte di appello di Reggio Calabria; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminata l’impugnazione proposta da Antonio C uppari e d Ernesta Rodà avverso l’ordinanza con cui in data 27febbraio 2024 la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di restituzione della società RDV s.r.l., con relativo patrimonio aziendale, comprensivo del villaggio turistico “Gioiello del Mare”,e delle quote sociali della “Trade e Servicess.a.s. di Feil Bernd ” , già sottoposte a sequestro preventivo ; preso atto che i ricorr e n ti censurano la dec i sione adot t a ta su istanza proposta ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen ., sulla quale il g iudice dell’esecuzione ha provveduto previa instaurazione del contraddittorio; ritenuto che «in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.
è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente» (Sez.2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedric, Rv.284403 – 01 ); ritenuto, pertanto, che l’impugnazione deve essere riqualificat a , a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria per l’ulteriore corso;
P.Q.M Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso il 4 dicembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonino Francesc