Italian Supreme Court dismisses appeal regarding late compensation offer failing to extinguish crime under Art. 162 ter Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the Court of Appeal's decision to confirm the conviction for attempted aggravated theft. The appellant argued that a late compensation offer of €700,000 should extinguish the crime under Article 162 ter of the Penal Code, but the court found this interpretation contrary to established case law. The court ruled that such reparatory conduct must occur before the opening of the first-instance trial to be effective for extinguishing the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 162 ter cod. pen.; The offer of compensation made after the opening of the first-instance trial cannot be considered for the extinction of the crime, as the deflationary purpose of the institution requires the reparatory conduct to intervene prior to the commencement of proceedings.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROSSANO FRANCESCO nato a CANOSA DI PUGLIA il 27/01/1997 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Francesco Grossano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, in parziale r.iforma della sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Trani - avendo riconosciuto la prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e avendo conseguentemente rideterminato la pena - ha confermato la condanna dell'imputato per il concorso nel reato di tentato furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 56 - 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato ai sensi del disposto di cui all'art. 162 ter cod. pen., è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale, invero, ha correttamente ritenuto che l'intervenuta offerta reale di euro 700,000 a titolo risarcitorio nei confronti della persona offesa, in quanto presentata dal ricorrente solo pochi giorni prima del giudizio di appello, non può essere valorizzata ai fini dell'applicazione dell'invocato istituto che, data la sua finalità deflattiva, richiede che la condotta riparatoria intervenga entro la dichiarazione .di apertura del dibattimento di primo grado;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso