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Ordinanza — n. 1263/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for theft and credit card fraud, upholding sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1263/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Bruno Salvatore and Giovanni Gaudino inadmissible, rejecting their claim regarding the lack of motivation in sentencing. The court affirmed that the lower court correctly exercised its discretion to deny full mitigating circumstances due to the insidious nature of their professional theft and prior criminal history. Consequently, the defendants were condemned to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The Court of Cassazione holds that sentencing gradation falls within the discretion of the trial judge, and appeals challenging the extent of mitigating circumstances are inadmissible unless the lower court failed to provide adequate reasoning regarding the specific aggravating factors and the offender's personality.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion mitigating circumstances denial theft and fraud conviction procedural costs condemnation truffa in materia di credito reato economico abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 6 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRUNO SALVATORE nato a NAPOLI il 01/03/1997 GAUDINO GIOVANNI nato a NAPOLI il 04/08/1986 avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; \ - Rilevato che Salvatore Bruno e Giovanni Gaudino ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato l'affermazione di responsabilità penale pronunciata nei loro confronti dal Tribunale di Nocera Inferiore per i delitti di cui agli artt. 624, 625, n. 2, e 493-ter cod. pen., commessi in concorso tra loro, per essersi impossessati al fine di trarne profitto del telefono cellulare e del borsellino di Anna Raimondo, sottraendoli dall'abitacolo della vettura di quest'ultima mentre la distraevano chiedendole pretestuose indicazioni stradali, e per aver utilizzato indebitamente le carte di credito trafugate alla vittima con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, e li ha condannati alla pena ritenuta di giustizia, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche e la circostanza di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. in misura equivalente alle aggravanti ed alla recidiva contestate e unificati i reati in continuazione; - Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione poiché la Corte non avrebbe compiutamente motivato sul punto dell'impossibilità di concedere le attenuanti nella massima estensione, anche alla luce della finalità rieducativa della pena, limitandosi a fare riferimento alla gravità oggettiva della condotta ed alla personalità degli imputati, e poiché avrebbe ritenuto infondato il motivo di appello che lamentava la mancata motivazione degli aumenti di pena per i singoli reati satellite omettendo di motivare adeguatamente - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che nel caso di specie ne ha fatto esercizio in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. ed assolvendo correttamente l'onere argomentativo - anche in relazione agli incrementi per la continuazione - mediante il riferimento alle modalità particolarmente insidiose della condotta, modus operandi collaudato dei due imputati, quale elemento decisivo per il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti, ed alla gravità dei fatti ed alla personalità degli imputati, gravati da precedenti significativii e specifici, che mostravano un approccio professionale all'azione furtiva; - Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende