Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of substantive grounds regarding sentencing aggravation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Di Blasi Gianpiero inadmissible after reviewing the sentencing decision from the Court of Appeal of Messina. The appellant argued for a violation of procedural norms and the application of an aggravating circumstance for theft, but the court found these claims manifestly unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged defect is manifestly unfounded, as the reasoning in the contested judgment does not contradict established legal principles or other statements within the decision itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BLASI GIANPIERO nato a MESSINA il 04/01/1993 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Di Blasi Gianpiero ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 624, 625, n. 7), cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione, violazione di legge ed inosservanza di norme a pena di nullità in ordine all'applicazione dell'aggravante di cui all'impugnazione - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.
3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
e) cod. proc. pen., anche sulla scorta di costante giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico, sussiste l'aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede anche nell'ipotesi in cui il veicolo non abbia le portiere chiuse con le chiavi e queste ultime siano inserite nel cruscotto. (Sez. 5, n. 2364 del 16/10/2024, dep.2025, M., Rv. 287411 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così dec