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Ordinanza — n. 1210/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic failure to cite specific sentencing mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1210/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments regarding conditional sentence suspension and mitigating circumstances. The appellant failed to provide specific grounds for the first issue, while the second argument merely repeated criticisms already adequately evaluated by the lower court without engaging with its specific reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 62, n. 4 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are totally generic or merely reproduce criticisms already evaluated by the lower court without confronting its specific motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds conditional sentence suspension mitigating circumstances procedural costs Corte di Cassazione art. 360 c.p.p. reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 62, n. 4 cod. pen.
309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi all'omesso riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLO SALHI FRANCESCO nato a PALERMO il 29/06/2001 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 22615/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'ad 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminati i motivi di ricorso, relativi all'omesso riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen.;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, dedotto in appello in modo totalmente generico, e, quanto al secondo, perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025