Criminal appeal dismissed for being manifestly inadmissible due to generic and non-specific grounds under Article 591 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessio Mancini against the Bologna Court of Appeal's judgment manifestly inadmissible. The appellant argued for responsibility regarding theft charges, but the court found the appeal's grounds to be entirely generic and non-specific, failing to address the factual and legal arguments of the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is manifestly inadmissible if the grounds are entirely generic and non-specific, failing to specify reasons of complaint in fact and law or to confront them with the arguments of the contested judgment.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCINI ALESSIO nato a MANDURIA il 01/10/1979 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di Alessio Mancini avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di furto di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2025 Il liere estensore Il P