Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-expired prescription period for aggravated theft charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Pinto Anna's appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued that the crime had expired due to prescription, but the court found the ordinary ten-year limitation period was still running at the time of the appellate judgment. Consequently, the claim of legal violation regarding prescription was rejected as manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 156 c.p.p.; Art. 624, 61 n. 7 e 11 c.p.: The court must declare an appeal inadmissible if the claim of prescription is manifestly unfounded because the statutory limitation period has not yet expired.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO ANNA nato a NAPOLI il 30/06/1961 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
RITENUTO IN FATTO
ED IN DIRITTO 1. Pinto Anna ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 30.01.2025 con la quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 61 nn. 7 e 11 c.p., continuato, così riqualificata l'originaria imputazione, pronunciata dal locale Tribunale in data 18.4.2023 formulando un motivo di ricorso. Con detto motivo deduce la violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
2. Il ricorso è manifestamente infondato. Ed invero il termine di prescrizione ordinario del reato di cui all'art. 624 cod.pen. aggravato dalle circostanze di cui all'art. 61 n. 7 e 11 cod.pen. é di anni dieci sicché alla data delle pronuncia della sentenza di appello non era ancora decorso.
3. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l' 11 novembre 2025 Il Co stensore Il Pre. I h e