Italian Court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Naser Helal Hatem Radwan Abdalla inadmissible due to a generic and indeterminate complaint regarding the lower court's reasoning. The appellant argued the motivation was illogical, but the court found the grievance lacked the specific elements required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure to allow the appellate judge to exercise its supervisory role. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal complaint must be specific and determinate, detailing the exact elements underlying the criticism so the appellate court can identify the grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASER HELAL HATEM RADWAN ABDALLA (CUI 06IGQQ2) nato il 20/07/2006 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Naser Helal Hatem Radwan Abdalla, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta illogicità della motivazione, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18/11/