Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 564/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 564/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Matar Niang inadmissible and ordered him to pay court costs. Niang argued that the lower court failed to acquit him of gross forgery and lacked proof regarding the illicit origin of the goods. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed by the Court of Appeal without providing new, specific legal criticism.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected by the court of first instance without offering specific, reasoned criticism of the lower court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific argumentation repetition of rejected grounds Court of Cassazione procedural dismissal contraffazione di merci marchi ingannevoli procedimento per falsità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.
art. 474 cod. pen
Letto il ricorso di Matar Niang; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che lamentano rispettivamente la mancata assoluzione dal reato di cui all'art. 474 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIANG MATAR nato il 18/04/1960 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Matar Niang; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che lamentano rispettivamente la mancata assoluzione dal reato di cui all'art. 474 cod. pen., per la sussistenza di un falso grossolano e la inconfigurabiltà del delitto di ricettazione per la mancanza di prova in ordine alla provenienza delittuosa dei beni, oltre ad essere manifestamente infondati non sono deducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito che a pag. 4 della sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni del proprio convincimento con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18