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Ordinanza — n. 476/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of motivation regarding parking duration; court upheld conviction for unauthorized parking after prior sanction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 476/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, dismissing the claim that the lower court failed to address the duration of the defendant's parking conduct. The appellate court had already confirmed the conviction for exercising unauthorized parking activities after a prior sanction, noting that municipal police observed the defendant instructing multiple drivers to park illegally in exchange for fees. The court rejected the appeal's generic argument as it did not meaningfully confront the specific factual findings regarding the abusive nature of the conduct across multiple vehicles.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: A cassation appeal based on a defect of motivation is inadmissible if the lower court's reasoning is logically sound and addresses the core facts, and the appellant's complaint merely expresses a defensive doubt without substantively challenging the congruence of the judgment's arguments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defect of motivation unauthorized parking offense prior sanction recidivism lack of specific duration analysis violazione del divieto di sosta obbligo di costruire posteggi reato penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363 c.p.p.
Corte cost. sent. n. 186/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Perfumo Claudio nato a NAPOLI il 01/09/1972 avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoliha confermato la declaratoria di responsabilità di Parfumo Claudioper il reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, cod. strada, per aver esercitato senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore, dopo essere già stato sanzionato per la medesima violazione con verbale di contestazione del 28 giugno 2019 (fatt o accertato in data 3 ottobre 2020). Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando, con l’unico motivo, v i zio di motivazione , poiché la sentenza non avrebbe dato conto della richiesta della difesa di appurare per quanto tempo era durata l’osservazione della condotta dell’imputato.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le argomentazioni addotte dai giudici di merito per affermare la configurabilità del reato sono condivisibili e corrette in diritto. Il motivo, che introduce solo una mera perplessità difensiva,è prospettato in maniera generica e non si confronta con le congrue e logiche argomentazioni delle sentenze di merito, le quali hanno riscontrato che a seguito degli accertamenti svolti da personale della polizia municipale, gli agenti avevano osservato l'imputatonell'atto di indicare adiversi conducenti di autovettura il luogo ove parcheggiarea lisca di pesce, ricevendo dal guidatore un compenso, il tutto n maniera del tutto abusiva.

Dunque, si è dato conto non di una condotta episodica ma relativa a più conducenti. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 02/12/2025