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Ordinanza — n. 24693/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness as filing occurred after the 15-day statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24693/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed 15 days after the statutory deadline. The appellant, Mario Carrano, sought to challenge a transfer order to Monaco, but the appeal was submitted on May 14, 2026, following notification on April 23, 2026. The court ruled that without specific rules, the general 15-day period under Article 585 of the Code of Criminal Procedure applies, rendering the appeal untimely.

Regesto Legislator

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Art. 585, commi 1 e 2, lett. a) cod. proc. pen.; In the absence of specific provisions, the general 15-day period for filing a cassation appeal applies, and failure to meet this deadline results in inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal statutory deadline tardiness Code of Criminal Procedure inadmissibility impugnazione termine perentorio tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 585, commi 1 e 2, lett. a) cod. proc. pen.
Premesso che il ricorso per cassazione, in assenza di norme specifiche, è soggetto alle disposizioni generali sulle impugnazioni, di guisa che, ai sensi dell'art. 585, commi 1 e 2, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n 45127 del 22/10/2014, Makeiv, Rv. 260720-01
pen., il termine per impugnare è quello di quindici giorni, anche là dove il Giudice abbia formulato irrituale riserva di motivazione dilazionata (ex nnultis Sez. 6, n 45127 del 22/10/2014, Makeiv, Rv. 260720-01)., 3.
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Testo completo

. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Carrano avverso la sentenza in epigrafe con cui veniva disposta la consegna del predetto Carrano nel Principato di Monaco in esecuzione del mandato di arresto ai fini estradizionali.

2. Premesso che il ricorso per cassazione, in assenza di norme specifiche, è soggetto alle disposizioni generali sulle impugnazioni, di guisa che, ai sensi dell'art. 585, commi 1 e 2, lett.

a) cod. proc. pen., il termine per impugnare è quello di quindici giorni, anche là dove il Giudice abbia formulato irrituale riserva di motivazione dilazionata (ex nnultis Sez. 6, n 45127 del 22/10/2014, Makeiv, Rv. 260720-01)., 3. Rilevato che, nel caso in esame, il ricorrente e il difensore di fiducia hanno ricevuto notifica della sentenza impugnata rispettivamente in data 23 e 21 aprile 2026, mentre il ricorso è stato presentato il successivo 14 maggio 2026; 3.1. ritenuto, dunque, che il ricorso è stato depositato oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del provvedimento impugnato e che è pertanto inammissibile per tardività.

4. Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inam P.Q.M