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Sentenza — n. 22759/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal by reducing sentence by one-third due to abbreviated trial procedure violation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22759/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court allowed the appeal against a second-instance judgment that confirmed an eight-month prison sentence. The defendants argued that the lower court failed to apply the mandatory one-third reduction for the abbreviated trial procedure. The court ruled that this reduction is a legal calculation requiring no discretion, thereby reducing the sentence to five months and ten days.

Regesto Legislator

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Art. 375, comma 4, cod. pen.; Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.: When a defendant has opted for the abbreviated trial procedure, the court must automatically reduce the sentence by one-third as a mandatory legal operation without discretionary power.

Parole chiave

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abbreviated trial procedure mandatory sentence reduction violation of law prison term calculation Italian criminal code procedural violation discretionary power riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 375, comma 4, cod. pen.
pen.) poiché la Corte di merito, determinata la pena base in un anno di reclusione ai sensi dell'art. 375, comma 4, cod.
Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
poiché la mancata diminuzione della pena nella misura predeterminata dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. integra una violazione di legge.
Art. 609, comma 1, cod. proc. pen.
I ricorsi sono fondati e il comune motivo di impugnazione proposto è deducibile ai sensi dell'art. 609, comma 1, cod. proc. pen. poiché la mancata diminuzione della pena nella misura predeterminata dall'art.
Art. 620, comma 1, lett. L
art. 442 cod. proc. pen
I ricorrenti denunciano violazione di legge (art. 442 cod. proc. pen.) poiché la Corte di merito, determinata la pena base in un anno di reclusione ai sensi dell'art.
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Testo completo

!2759-26 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Pierluigi Di Stefano -Presidente- Sent. Sez. 850 Emilia Anna Giordano -Relatrice- P.U. 03/06/2026 Maria Grazia Benedetti R.G.N. 14296/2026 Martino Rosati Mariella Ianniciello SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.Esposito Carmela, nata a Castellammare di Stabia il 22/05/1969 2.Nocera Vincenzo, nato a Castellammare di Stabia il 22/05/1962 avverso la sentenza del 17/12/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo A.M. Fiore, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena irrogata a ciascun imputato in quella di mesi cinque e giorni dieci di reclusione; lette la memoria del difensore dei ricorrenti, avvocato Giuseppe Di Ruocco, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con unico e comune motivo di ricorso Carmela Esposito e Vincenzo Nocera denunciano erronea applicazione della legge penale della sentenza del 17 dicembre2025 della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna alla pena di mesi otto di reclusione ciascuno per il reato di cui agli artt. 110-375 cod. pen., commesso in Castellamare di Stabia in epoca successiva al 6 giugno 2016.

2. I ricorrenti denunciano violazione di legge (art. 442 cod. proc. pen.) poiché la Corte di merito, determinata la pena base in un anno di reclusione ai sensi dell'art. 375, comma 4, cod. pen. ha operato la diminuzione di un terzo, per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, pervenendo alla pena di mesi otto di reclusione, ma ha omesso l'applicazione della diminuente del rito abbreviato, determinata ex lege in un terzo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati e il comune motivo di impugnazione proposto è deducibile ai sensi dell'art. 609, comma 1, cod. proc. pen. poiché la mancata diminuzione della pena nella misura predeterminata dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. integra una violazione di legge.

2. E', infatti, indiscusso che la Corte di appello, in sede di calcolo della pena per effetto dell'applicazione della diminuente di pena di cui al comma quarto dell'art. 375, cod. pen., non ha tenuto conto che gli appellanti avevano definito il processo a loro carico con rito abbreviato: il che implica che, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, la pena deve essere diminuita di un terzo, rideterminazione che può essere effettuata, ai sensi dell'art.620, comma 1, lett. L), dalla Corte di Cassazione trattandosi di una mera operazione di calcolo che non comporta l'esercizio di poteri discrezionali. Consegue che la pena irrogata deve essere diminuita in quella di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per ciascun imputato, operata la diminuente di un terzo sulla pena di mesi otto di reclusione.

3. Il reato ascritto ai ricorrenti non è prescritto tenuto conto che, ai fini del calcolo di termini di prescrizione, si tiene conto della pena massima (anni otto), prevista per la fattispecie base poiché non rilevano, ai fini della prescrizione, le circostanze attenuanti e che il processo ha avuto un breve periodo di sospensione (per giorni ventisette): il termine di prescrizione massima decorrerà, pertanto, solo in data 3 luglio 2026. 2 P.Q.MEmilia Anna Giordano Pierl igi Di efano DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 1 9 G I U 2026 117UNZIONA O GIUDIZIARIO ina Cirimele 3