Cassation court annuls first instance judgment for omitting mandatory confiscation and accessory penalties under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the first-instance judgment against Cristian Caschili for failing to rule on mandatory confiscation, accessory penalties, and pecuniary restitution. The Public Prosecutor argued that the trial judge violated specific articles of the Penal Code by omitting these statutory requirements for the crime of misappropriation. Consequently, the court ordered a partial annulment and remanded the case to the preliminary hearing judge to address the missing legal provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 322-ter, comma 1, cod. pen.; Art. 317-bis, comma 1, cod. pen.; Art. 322-quater cod. pen.: In cases of misappropriation by a public official, the court must always order confiscation of profits, impose specific accessory penalties, and award pecuniary restitution to the injured administration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
osto da Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Cagliari nei confronti di Caschili Cristian, nato il 09/05/1988 a Cagliari avverso la sentenza del 16/04/2025 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Elena Gamberini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in merito alla confisca e alle sanzioni accessorie; udito il difensore dell'imputato, Avv.
Claudio Barbieri, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G.RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 16 aprile 2025 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari ha dichiarato Cristian Caschili responsabile del reato di cui all'art. 314 cod. pen. (per essersi appropriato della somma di euro 417.717,69 nella veste di concessionario del servizio di ricevitoria del lotto), condannandolo, con le attenuanti generiche e quella del vizio parziale di mente, con la diminuente del rito, alla pena di anni 2 di reclusione, sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità per 730 giorni.
2. Il P.G. presso la Corte d'appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione avverso la citata sentenza, censurandone la violazione di legge con riguardo alle omesse statuizioni della confisca del profitto del reato (art. 322-ter, primo comma, cod. pen.), delle pene accessorie (art. 317-bis, primo comma, cod. pen.) e della riparazione pecuniaria (art. 322-quater cod. pen.).
3. Il ricorso è fondato. A norma dell'art. 322-ter, comma 1, cod. pen., nel caso di condanna per il delitto previsto dall'art. 314, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo. Come pure, a norma 317-bis, comma 1, cod. pen., la condanna per il delitto di cui all'art. 314 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, mentre, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei per una durata non inferiore a cinque né superiore a sette anni.
Infine, a norma dell'art. 322-quater cod. pen., con la sentenza di condanna per il delitto previsto dall'art. 314 è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno. Orbene, il Giudice di primo grado, pur avendo pronunciato la sentenza di condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 314 cod. pen., ha omesso di statuire in ordine a ciascuna delle prescrizioni normative suindicate.
Ne consegue pertanto l'annullamento parziale della sentenza impugnata, con rinvio al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari per il relativo 2giudizio in merito a detti punti. Valuterà il Giudice del rinvio i profili di proporzionalità in relazione all'art. 322 -quater in rapporto alla questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza n. 36356/2025 di questa Corte in relazione alla possibile duplicazione sanzionatoria rispetto alla confisca. P. P.Q.M