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Sentenza — n. 10510/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls Rome court's residence order for resistance to public official due to flawed joint crime application.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10510/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Rome Tribunal's order imposing a residence obligation on the defendant. The lower court had applied joint criminal responsibility based solely on the defendant's presence in a vehicle used for escape, despite his lack of active contribution to the crime. The Court ruled that mere presence without a causal, reinforcing contribution to the offender's intent does not constitute joint liability under Article 110 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 110 cod. pen.; Art. 337 cod. pen.: Mere presence in a vehicle used for escape does not constitute joint criminal liability unless it demonstrates a causal contribution reinforcing the offender's criminal intent.

Parole chiave

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joint criminal liability resistance to public official causal contribution preventive measure annulment moral complicity Article 110 Penal Code Article 337 Penal Code saccheggio

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
È stata fatta erronea applicazione dei presupposti applicativi della responsabilità concorsuale, che ha il suo archetipo nell'art. 110 cod.
Art. 337 cod. pen.
Con il primo si denuncia erronea applicazione della disciplina del concorso di persone nel reato, in relazione alla gravità indiziaria del reato di cui all'art. 337 cod. pen. È stata fatta erronea applicazione dei presupposti applicativi della responsabilità concorsuale, che ha il suo archetipo nell'art.
art. 337 cod. pen
Con il primo si denuncia erronea applicazione della disciplina del concorso di persone nel reato, in relazione alla gravità indiziaria del reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 110 cod. pen
È stata fatta erronea applicazione dei presupposti applicativi della responsabilità concorsuale, che ha il suo archetipo nell'art. 110 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 13160 del 05/03/2020, Mirabile
Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Bagarella
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Marku Geraldo, nato in Albania il 16/03/2000 avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 17/10/2025, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Geraldo Marku ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con cui il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell'appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero, ha applicato nei suoi confronti la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di Roma, con permanenza nella abitazione in orario notturno, in relazione al solo reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 1). Secondo la provvisoria incolpazione, l'indagato, in concorso con altri soggetti non ancora identificati, si sarebbe dato alla fuga in modo pericoloso a bordo di una autovettura Maserati (denunciata rubata alcuni mesi prima) a fronte della intimazione dei Carabinieri di arrestare la marcia, così mettendo a repentaglio l'incolumità degli stessi, posto che l'auto impattava contro quella dei militari, nonché di quella degli utenti della strada; avrebbe quindi proseguito la fuga a piedi; nuovamente si sarebbe dato alla fuga alcune ore dopo, sempre a piedi, essendo stato rintracciato da uno degli operanti.

2. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1. Con il primo si denuncia erronea applicazione della disciplina del concorso di persone nel reato, in relazione alla gravità indiziaria del reato di cui all'art. 337 cod. pen. È stata fatta erronea applicazione dei presupposti applicativi della responsabilità concorsuale, che ha il suo archetipo nell'art. 110 cod. pen., con estensione dell'area della punibilità oltre il confine imposto dalla tassatività della fattispecie incriminatrice, pur in mancanza di indici rivelatori di un apprezzabile contributo prestato dal ricorrente all'ideazione, organizzazione ed esecuzione dell'altrui condotta criminosa.

Avendo il Tribunale escluso la ricorrenza di gravi indizi di corresponsabilità del ricorrente nella ricettazione dell'autovettura provento di furto, nonché nella causazione delle lesioni ad uno dei militari, nonché nel possesso di strumenti atti allo scasso, il coinvolgimento di Marku nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale è stato contraddittoriamente ritenuto in ragione della sua mera presenza all'interno del veicolo. In particolare, nessun elemento — non certo la fuga a piedi subito dopo l'impatto, né quella tentata qualche ora dopo, allorché Marku veniva riconosciuto da uno degli operanti - consente di affermare che il ricorrente avesse svolto attività di istigazione o di rafforzamento dell'intento criminoso del conducente dell'auto in fuga, quando, per sottrarsi al controllo, lo stesso aveva repentinamente invertito la marcia. 2.2.

Con il secondo motivo si censura la motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, siccome fondata sulle modalità della condotta, in sé non allarmanti, e l'unico precedente specifico a carico dell'agente.

3. Il procedimento è stato trattato con rito cartolare, in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini di legge.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Il Tribunale dell'appello cautelare, muovendo dal consolidato principio di diritto per cui integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (tra le molte, Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765 - 01), ha teorizzato che deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale in concorso colui che «essendo passeggero a bordo di un'autovettura, accetti di condividere ogni possibilità di fuga, offerta dalla vettura stessa, così dimostrando di aderire all'intento di sfuggire alla cattura».

L'enunciato non è condivisibile, se l'adesione, quale atteggiamento della volontà, non si traduca in un contributo eziologicamente rilevante alla condotta offensiva del bene giuridico protetto. Ed invero, occorre qui ribadire che integra il concorso morale nel delitto di cui all'art. 337 cod. pen. la condotta di chi, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere con violenza da altra persona nei confronti di pubblici ufficiali, rafforzi l'altrui azione offensiva, o ne aggravi gli effetti, ad esempio pronunciando espressioni intimidatorie all'indirizzo di taluno dei soggetti passivi (Sez. 6, n. 13160 del 05/03/2020, Mirabile, Rv. 279030 - 01).

In termini generali, deve osservarsi che, ai fini della configurabilità del concorso morale, il contributo .del concorrente acquista rilevanza causale solo quando rafforzi e renda definitivo un proposito criminoso già esistente, ma non ancora consolidato, in modo da aumentare la possibilità di commissione del reato (Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Bagarella, Rv. 285548 - 11). Alla luce di tali coordinate interpretative, si osserva che, nelle argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della decisione di parziale accoglimento dell'appello cautelare, non vi è riferimento alcuno ad un apporto causale rafforzativo del proposito criminoso dell'autore diretto della condotta oppositiva, che ha verosimilmente agito d'impeto, ovvero diretto ad aggravare gli effetti di tale condotta, che sia riferibile al ricorrente.

Non è irrilevante considerare, come sottolineato dalla difesa, che la ritenuta estraneità del ricorrente rispetto alla ricettazione dell'autovettura utilizzata per la fuga, alla causazione delle lesioni personali al carabiniere colpito con lo sportello della stessa auto, nonché al possesso di arnesi atti allo scasso, denota l'assenza di un contegno attivo dell'indagato; il che definisce un quadro di totale assenza di elementi sintomatici di un effettivo concorso del reato nei termini stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, alla fuga del ricorrente dal luogo dell'incidente non può essere attribuita valenza istigatrice o rafforzativa rispetto alla spericolata condotta di guida del conducente della Maserati (rimasto non identificato), trattandosi di una condotta realizzata quando il reato si era ormai consumato; a maggior ragione alcuna rilevanza, ai fini della responsabilità concorsuale, può assume la fuga, priva di connotazioni pericolose, intrapresa a distanza di alcune ore dalla commissione del fatto, per sottrarsi al controllo e alla prevedibile cattura da parte del militare che lo aveva riconosciuto.

3. Dalla erronea applicazione delle norme in tema di responsabilità concorsuale discende l'assenza non rimediabile di elementi significativi di gravità indiziaria. Si impone, assorbito il secondo motivo, l'annullamento del provvedimento applicativo della cautela personale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugna