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Sentenza — n. 23627/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to withdrawal caused by revocation of detention measures.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23627/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense counsel withdrew the case due to a lack of interest following the revocation of the defendant's home detention. The defendant argued for the removal of the measure, but the Pescara court revoked it on January 26, 2026, rendering the appeal moot. Consequently, the Court ruled that the withdrawal, based on new factual circumstances, does not constitute fault and thus precludes any liability for procedural costs or fines.

Regesto Legislator

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Art. 591, co. 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 616, c.p.p.: A withdrawal of appeal based on the emergence of new factual elements that alter the interest in appealing renders the appeal inadmissible and exempts the appellant from liability for procedural costs.

Parole chiave

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inadmissible appeal withdrawal of appeal lack of interest procedural costs home detention revocation new factual elements cassation procedure

Disposizioni normative citate

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Art. 591, co. 1, lett. a), cod. proc. pen.
Giuseppe Maturo, per sopravvenuta carenza di interesse, inquanto il Tribunale di Pescara, in data 26.1.2026, ha revocato la misura cautelarein esecuzione per sopravvenuta carenza di esigenze cautelari, circostanza cherende il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 591, co. 1, lett. a), cod. proc. pen.5.
Art. 616, c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna delricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimentoe di una somma a favore della cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015, Rv. 267565

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Testo completo

/2026 del TRIB. LIBERTA' dell’AquilaUdita la relazione svolta dal Consigliere Alfredo Guardianolette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ANTONIO BALSAMO1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe il tribunale de L’Aquila, adito ex art. 310,c.p.p., rigettava l’appello proposto nell’interesse di Arrotino Gabriele avversol’ordinanza con cui giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Pescara,in data 19.12.2025, aveva rigettato l’istanza difensiva volta a ottenere la revocaovvero la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari alla qualel’Arrotino era sottoposto.2.

Avverso la menzionata ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiedel’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’Arrotino, deducendoviolazione di legge e vizio di motivazione, sotto diversi profili.3. Con requisitoria scritta e conclusioni scritte del 2.3.2026, il SostitutoProcuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione. Dott. AntonioBalsamo, chiede che il ricorso venga rigettato.4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, nelle more, è pervenuta pressola cancelleria di questa sezione, a mezzo di posta elettronica certificata, formalerinuncia al ricorso da parte del difensore di fiducia e procuratore specialedell’Arrotino, avv.

Giuseppe Maturo, per sopravvenuta carenza di interesse, inquanto il Tribunale di Pescara, in data 26.1.2026, ha revocato la misura cautelarein esecuzione per sopravvenuta carenza di esigenze cautelari, circostanza cherende il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 591, co. 1, lett. a), cod. proc. pen.5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna delricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimentoe di una somma a favore della cassa delle ammende. La rinuncia all'impugnazionefondata sulla emersione di nuovi elementi di fatto, non conosciuti, né conoscibili,all'atto della proposizione del ricorso e tali da comportare una diversa valutazionedell'interesse ad impugnare da parte del ricorrente, infatti, costituisce un’opzionericonosciuta dall'ordinamento giuridico ed è estranea a profili di colpa; non è,pertanto, idonea a fondare la pronuncia di condanna al pagamento delle speseprocessuali, né della sanzione prevista dall'art. 616, cod. proc. pen., in favore dellacassa delle ammende (cfr., in questo senso, ex plurimis, Sez. 5, n. 9831 del15/12/2015, Rv. 267565).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso. Nulla per spese e per la cassa delle ammende.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO GUARDIANO ROSA PEZZULLO