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Ordinanza — n. 22464/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; pre-trial acquittal treated as appealable act under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22464/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General filed a cassation appeal against a pre-trial acquittal issued by the Catania Tribunal. The Court of Cassation held that such a decision is not directly appealable to the Supreme Court but must be treated as an appeal. Consequently, the case was remitted to the Court of Appeal of Catania for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 554-ter cod. proc. pen.; Art. 569 cod. proc. pen.: A pre-trial acquittal issued under Art. 554-ter is not subject to immediate cassation appeal and must be qualified as an appeal to the Court of Appeal.

Parole chiave

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pre-trial acquittal cassation appeal procedural code judicial review remittitur order ricusazione del pubblico ministero motivi di cassazione accuse di abuso

Disposizioni normative citate

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Art. 554-ter cod. proc. pen.
150 del 2022 e la ratio chene ha guidato l’introduzione, ha osservato che il regime impugnatorio dellasentenza anzidetta – previsto dall’art. 554-quater cod.
Art. 569 cod. proc. pen.
pen.,in esito all'udienza di comparizione predibattimentale non è impugnabile conricorso immediato per cassazione, poiché tale mezzo di impugnazione può essereproposto, a norma dell'art. 569 cod.
Art. 554-quater cod. proc. pen.
150 del 2022 e la ratio chene ha guidato l’introduzione, ha osservato che il regime impugnatorio dellasentenza anzidetta – previsto dall’art. 554-quater cod.
Art. 568 cod. proc. pen.
Condividendo il percorso ricostruttivo di cui sopra, il Collegio ritiene diqualificare l'impugnazione come appello, facendo ricorso al potere officiosoriconosciutogli dall'art. 568, comma 5, cod.
art. 554-ter cod. proc. pen
150 del 2022 e la ratio chene ha guidato l’introduzione, ha osservato che il regime impugnatorio dellasentenza anzidetta – previsto dall’art. 554-quater cod.
art. 569 cod. proc. pen
pen.,in esito all'udienza di comparizione predibattimentale non è impugnabile conricorso immediato per cassazione, poiché tale mezzo di impugnazione può essereproposto, a norma dell'art. 569 cod.
art. 554-quater cod. proc. pen
150 del 2022 e la ratio chene ha guidato l’introduzione, ha osservato che il regime impugnatorio dellasentenza anzidetta – previsto dall’art. 554-quater cod. proc. pen.
art. 425 cod. proc. pen
pen., ispirandosi agliinsegnamenti di questa Corte già espressi – data l'identità di struttura e caratteri,− con riferimento alla sentenza ex art. 425 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Ordinanza n. 6068 del 11/12/2025
pen., solo avverso la sentenza chedefinisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero contro altre tipologie didecisione espressamente previste (Sez. 5, Ordinanza n. 6068 del 11/12/2025,dep.
Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024
289327 – 01, conformi Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024,Gallo, Rv.
Sez. 2, n. 38759 del 05/11/2025
Sez. 2, n. 38759 del 05/11/2025, Salkanovic; Sez.
Sez. 3, n. 16001 del 20/02/2025
Sez. 2, n. 14023 del 15/01/2025
3, n.16001 del 20/02/2025, Massimilla; Sez. 2, n. 14023 del 15/01/2025, Ventrella,non massimate).L’ordinanza Galati, dopo aver ripercorso la genesi della “nuova” udienzapredibattimentale come voluta dal legislatore del d.lgs.
Sez. 5, n. 22551 del 12/04/2024
Sez. 5, n. 18305 del 23/01/2019
Sez. 4, n. 34872 del 21/06/2018
275916 - 01; Sez. 4, n. 34872 del 21/06/2018, Salvatore, Rv.
Sez. 4, n. 27526 del 09/05/2018
273426- 01; Sez. 4, n. 27526 del 09/05/2018, Perri, Rv.
Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001
Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001
220221 e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, DePalma, non massimata).
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Testo completo

ino Mario nato a Adrano il 12/05/1950avverso la sentenza del 24/11/2025 del Tribunale di CataniaUdita la relazione svolta dal Consigliere Paola Borrelli.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 24 novembre 2025, in fasepredibattimentale, dal Tribunale di Catania, che ha prosciolto per mancanza diquerela Mario Avellino dal reato di furto, una volta esclusa la circostanzaaggravante della destinazione del bene sottratto (energia elettrica) a pubblicoservizio.2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catania hapresentato ricorso avverso detta sentenza, lamentando un errore di diritto insitonella scelta del Tribunale di escludere la circostanza aggravante di cui all’art. 625,primo comma, n. 7), cod. pen.3.

Il ricorso per cassazione del Procuratore generale va qualificato comeappello e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Catania per la celebrazionedel giudizio.Le ragioni dell’odierna decisione riposano sulla condivisione, da parte delCollegio, dell’orientamento formatosi nella giurisprudenza di questa Corte secondocui la sentenza di non luogo a procedere emessa, ex art. 554-ter cod. proc. pen.,in esito all'udienza di comparizione predibattimentale non è impugnabile conricorso immediato per cassazione, poiché tale mezzo di impugnazione può essereproposto, a norma dell'art. 569 cod. proc. pen., solo avverso la sentenza chedefinisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero contro altre tipologie didecisione espressamente previste (Sez. 5, Ordinanza n. 6068 del 11/12/2025,dep. 2026, Galati, Rv. 289327 – 01, conformi Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024,Gallo, Rv. 286724 – 01;

Sez. 2, n. 38759 del 05/11/2025, Salkanovic; Sez. 3, n.16001 del 20/02/2025, Massimilla; Sez. 2, n. 14023 del 15/01/2025, Ventrella,non massimate).L’ordinanza Galati, dopo aver ripercorso la genesi della “nuova” udienzapredibattimentale come voluta dal legislatore del d.lgs. 150 del 2022 e la ratio chene ha guidato l’introduzione, ha osservato che il regime impugnatorio dellasentenza anzidetta – previsto dall’art. 554-quater cod. proc. pen. − ricalca quellodella sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza preliminareed è un sistema “chiuso” e speciale che deroga a quello generale, in cui illegislatore ha indicato i soggetti legittimati, i casi e le forme, prevedendo lapossibilità di proporre ricorso per cassazione solo contro la sentenza di non luogoa procedere emessa nel giudizio di appello.La quinta sezione ha, poi, anche escluso che la sentenza predibattimentalesia impugnabile con ricorso per saltum ex art. 569 cod. proc. pen., ispirandosi agliinsegnamenti di questa Corte già espressi – data l'identità di struttura e caratteri,− con riferimento alla sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22551 del12/04/2024, P., Rv. 286561 - 01;

Sez. 5, n. 18305del 23/01/2019, HalilovicMurat, Rv. 275916 - 01; Sez. 4, n. 34872 del 21/06/2018, Salvatore, Rv. 273426- 01; Sez. 4, n. 27526 del 09/05/2018, Perri, Rv. 272963 - 01; diff. Sez. 2, n.29406 del 08/07/2025, Colella, Rv. 288383 - 01).Le ragioni di tale scelta interpretativa sono legate, in primo luogo, al fattoche il ricorso diretto per cassazione è destinato solo alle sentenze che definiscononel merito il primo grado di giudizio ovvero ad altre tipologie di decisioneespressamente previste; in secondo luogo, riveste un ruolo nella logica della sceltaesegetica la specificità del regime dettato dall'art. 554-quater cod. proc. pen., peril quale, nel caso in cui non confermi la sentenza, il giudice d'appello deve fissareuna data per l'udienza dibattimentale di fronte ad un giudice diverso da quello cheha pronunciato la sentenza, ovvero pronunciare sentenza di non luogo a procederecon formula meno favorevole, esiti inconciliabili con quelli propri del giudizio dicassazione.4.

Condividendo il percorso ricostruttivo di cui sopra, il Collegio ritiene diqualificare l'impugnazione come appello, facendo ricorso al potere officiosoriconosciutogli dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. in ragione del regimeimpugnatorio riservato dalla legge alla sentenza predibattimentale e senza doverindagare la reale volontà della parte impugnante (cfr. per tutte Sez. U, n. 45371del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, DePalma, non massimata). P.Q.MQualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appellodi Catania per il giudizio.Così deciso il 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola Borrelli Grazia Rosa Anna Miccoli