Italian court annuls acquittal for false generalities due to lack of prior warning under Art. 64 Proc. Pen.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the acquittal regarding false generalities, remanding the case for a new trial. The lower court relied on Constitutional Court ruling 111/2023 to excuse the defendant, but the higher court found this precedent inapplicable because the defendant was not yet an 'indagato' (person under investigation) at the time of the statement. Consequently, the court held that the mandatory warning under Article 64 of the Criminal Procedure Code was not required, as the defendant had not yet assumed the status of an accused person.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495, primo comma, cod. pen.; Art. 64, comma 3, cod. proc. pen.: The acquittal for false generalities is invalid if the declarant did not receive the statutory warning under Art. 64 because they had not yet assumed the status of an 'indagato', meaning the Constitutional Court's exclusion of generalities from the right to silence does not apply to pre-investigation statements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ca nata a Bologna il 31/10/2000avverso la sentenza del 01/10/2025 del Tribunale di BolognaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale, Cinzia Parasporo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata limitatamente al proscioglimento per il reato di cui all’art.495 cod. pen.RITENUTO IN FATTO1.Con la sentenza impugnata, per quel che rileva in questa sede, ilTribunale di Bologna ha assolto Federica Ziaii dal delitto di cui all’art. 495 cod.pen. per il quale era stata tratta a giudizio per aver dichiarato falsamente alle2.
Avverso la richiamata sentenza propone ricorso per cassazione ilProcuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bolognadenunciando inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 495, primo comma,cod. pen., nonché correlato vizio di motivazione.A fondamento del ricorso deduce che la decisione assolutoria ha fatto levasulla sentenza n. 111 del 2023 della Corte Costituzionale, travisandone tuttaviala portata, non estesa a fattispecie, come quella per cui è processo, nella qualevengono declinate false generalità.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.La pronuncia impugnata, infatti, ha assolto l’imputata dal delitto di cuiall’art. 495 cod. pen. poiché, quando aveva declinato le false generalità, rivestivagià la qualità di indagata per il delitto di furto e non le sono stati fatti gli avvisi dicui all’art. 64, comma 3, cod. proc. pen., richiamando, a sostegno di taledecisione, la sentenza n. 111 del 2023 della Corte Costituzionale.3.
Sennonché, come ha correttamente dedotto il Procuratore Generalericorrente, la predetta decisione non si attaglia alla fattispecie in esame.Invero, con la richiamata sentenza n. 111 del 2023, la Corte costituzionaleha (tra l’altro) dichiarato illegittimo l'art. 495, primo comma, cod. pen., nellaparte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini odell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art. 21 disp. att.cod. proc. pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimentidi cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni.La Corte costituzionale, ragionando sul diritto al silenzio garantito sia dallanostra Costituzione che dalle fonti sovranazionali, ha in particolare rilevato che lamancata previsione dell'avviso all'imputato del diritto di non rispondere alledomande previste dall'art. 21 disp. att. cod. proc. pen. si pone in contrasto con ildiritto dell'imputato a non fornire informazioni potenzialmente utilizzabili contrareum, atteso che l'onere della raccolta di queste ultime incombe sul PubblicoMinistero.
E ciò in quanto dette informazioni a carico possono derivare dallarisposta a tali domande, come, ad esempio, dalle notizie rese sui precedentipenali, ove potenzialmente foriere di conseguenze negative per il dichiarante aifini della recidiva ovvero della pericolosità sociale.3. Tuttavia la sentenza n. 111 del 2023 della Corte Costituzionale haespressamente escluso, rispetto al novero delle informazioni di cui all’art. 21disp. att. cod. proc. pen., che quelle riguardanti le generalità anagraficherientrino nell’ambito del c.d. diritto al silenzio, riconducibile al diritto di difesaprevisto dall'art. 24 Cost. (cfr.
§ 3.4. del Considerato in diritto).Inoltre, l’imputata non rivestiva, nel momento in cui ha reso le falsegeneralità ai Carabinieri intervenuti presso il supermercato dove era avvenuto ilfurto, la qualità di persona sottoposta alle indagini, essendo piuttosto emersi soloindizi di reità a carico della stessa a fronte della segnalazione effettuata daidipendenti del negozio alle forze dell’ordine. Dunque, come già chiarito nellagiurisprudenza di questa Corte in un’altra fattispecie nella quale era evocata lapredetta decisione della Corte costituzionale, non può essere evocato in modopertinente l'art. 66 cod. proc. pen., non essendosi al cospetto di dichiarazionirese in un procedimento penale, nel quale, al momento in cui esse venivanorese, il dichiarante avesse già assunto la qualità di indagato (Sez. 5, n. 32138del 08/05/2024, Rigamonti).4.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente alcapo b) con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna, in diversa personafisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al capo b) con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di Bologna, in diversa persona fisica.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria Giordano Luca Pistorelli