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Sentenza — n. 17565/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal rejection for failure to order civil party to pay defendant's litigation costs.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17565/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision rejecting the civil party's appeal against the acquittal. The defendant had timely requested the civil party to reimburse their litigation expenses, but the lower court only ordered general costs without this specific reimbursement. The court ruled that the general rule of litigation costs requires the losing civil party to pay the defendant's expenses when their appeal fails.

Regesto Legislator

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Art. 541, comma 2; Art. 592, comma 1 of the Code of Criminal Procedure: When an appeal by the civil party against an acquittal is rejected, the appellate court must order the civil party to pay the defendant's litigation expenses if requested.

Parole chiave

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litigation costs civil party appeal acquittal rejection expense reimbursement Criminal Procedure Code soccumbenza appellate review condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 541, comma 2 of the Code of Criminal Procedure
Art. 592, comma 1 of the Code of Criminal Procedure
Art. 598 bis of the Code of Criminal Procedure
in quanto la Corte d’Appello, nel rigettare l’impu-gnazione, non ha condannato la parte civile alla rifusione delle spese processualiin favore dell’imputato, nonostante questi lo avesse richiesto tempestivamentecon memoria difensiva depositata ex art. 598 bis cod.
Art. 622 of the Code of Criminal Procedure
Per le ragioni sopra indicate la sentenza deve essere annullata con rinvioal giudice civile competente per valore in grado di appello (art. 622 cod.
art. 598 bis cod. proc. pen
in quanto la Corte d’Appello, nel rigettare l’impu-gnazione, non ha condannato la parte civile alla rifusione delle spese processualiin favore dell’imputato, nonostante questi lo avesse richiesto tempestivamentecon memoria difensiva depositata ex art. 598 bis cod. proc. pen.3.
art. 541, comma 2 cod.proc. pen
art. 622 cod. proc.pen
Per le ragioni sopra indicate la sentenza deve essere annullata con rinvioal giudice civile competente per valore in grado di appello (art. 622 cod. proc.pen.) e in tale sede si provvederà altresì alla liquidazione delle spese di questogrado.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 31812 del 08/02/2023
Sez. 4, n. 27239 del 16/09/2020
Sez. 4, n. 27239 del 16/09/2020,Rv.
Sez. 4, n. 6501 del 26/01/2021
279535-01; Sez. 4, n. 6501 del 26/01/2021, Rv.
Sez. 4, n. 15494 del 05/04/2022
Sez. 5, n. 20383 del 23/02/2023
283024-01; Sez. 5, n. 20383 del 23/02/2023, Rv.
Sez. 2, n. 8016 del 27/2/2025
Sez. 5, n. 57028 del 22/10/2018
2, n.8016 del 27/2/2025, oltre a Sez. 5, n. 57028 del 22/10/2018, Rv.
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Testo completo

Corte d'appello di Catanzaro;udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Luca Sciarretta, che hachiesto l’accoglimento del ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettatol’impugnazione proposta dalla parte civile Vergori Francesca contro la sentenzacon cui il Tribunale di Lamezia terme aveva assolto Grandinetti Antonio per insus-sistenza del fatto.2. L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsocontro la sentenza enunciando un unico motivo di seguito illustrato ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.Si denuncia violazione di legge con riguardo agli artt. 541, 2° comma e 5921° e 4° comma cod. proc. pen. in quanto la Corte d’Appello, nel rigettare l’impu-gnazione, non ha condannato la parte civile alla rifusione delle spese processualiin favore dell’imputato, nonostante questi lo avesse richiesto tempestivamentecon memoria difensiva depositata ex art. 598 bis cod. proc. pen.3.

Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.4. Il difensore di parte civile ha depositato memoria difensiva con cui hachiesto la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Non si può che richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte, se-condo la quale nei giudizi di impugnazione il giudice è tenuto a condannare la partecivile, la cui impugnazione avverso la sentenza di assoluzione non sia stata accolta,al pagamento di tutte le spese del processo, non contemplando sul punto alcunaeccezione la previsione generale di cui all'art. 592, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.4, n. 31812 del 08/02/2023, Rv. 284852-01;

Sez. 4, n. 27239 del 16/09/2020,Rv. 279535-01; Sez. 4, n. 6501 del 26/01/2021, Rv. 281049-01; Sez. 4, n. 15494del 05/04/2022, Rv. 283024-01; Sez. 5, n. 20383 del 23/02/2023, Rv. 284452).Alla luce di questo principio, costantemente ribadito e qui ulteriormente confer-mato, il giudice di appello, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilitàdell’appello della parte civile, è tenuto a condannare quest’ultima anche alla rifu-sione delle spese in favore dell’imputato che ne abbia fatto richiesta, secondo lanorma generale in tema di soccombenza contenuta nell’art. 541, comma 2 cod.proc. pen. (v. anche sul punto, in un caso identico a quello in esame, Sez. 2, n.8016 del 27/2/2025, oltre a Sez. 5, n. 57028 del 22/10/2018, Rv. 274378 - 01).Detto questo, non c’è dubbio che la difesa dell’imputato abbia espressamente etempestivamente chiesto la condanna della parte civile alla rifusione delle spesedel grado (v. memoria difensiva ex art. 598 bis cod. proc. pen. depositata in data8/10/2025); ciò nonostante, come è parimenti incontroverso, la sentenza impu-gnata, pur rigettando l’appello, ha condannato la parte civile al pagamento dellespese processuali ma non anche alla rifusione di quelle sostenute dal Grandinetti(v. dispositivo sentenza cit.).2.

Per le ragioni sopra indicate la sentenza deve essere annullata con rinvioal giudice civile competente per valore in grado di appello (art. 622 cod. proc.pen.) e in tale sede si provvederà altresì alla liquidazione delle spese di questogrado. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovogiudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimetteanche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimita'.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO NERUCCI ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI