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Sentenza — n. 11169/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for rescission of judgment as time-barred due to prior recidiva proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 11169/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Ceesay Dawda against the Court of Appeal of Turin's order rejecting his request to rescind a final criminal judgment. The appellant argued he only knew of the conviction on August 6, 2025, when served with a decree regarding suspended sentence revocation, while the lower court determined he had full knowledge on March 6, 2025, during separate plea negotiations where recidiva was discussed. The court upheld the lower court's finding that the appellant had sufficient awareness of the conviction's essential elements during the earlier proceedings, rendering the rescission request time-barred under Article 629 bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 629 bis, comma 2, cod. proc. pen.; The time limit for requesting rescission of a final judgment begins when the interested party has full knowledge of the judgment's essential elements, including the court, date, and crime title, not merely when served with a subsequent procedural document.

Parole chiave

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rescission of judgment time limit calculation full knowledge requirement recidiva proceedings Article 629 bis procedural inadmissibility suspended sentence revocation recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 629 bis, comma 2, cod. proc. pen.
Con ordinanza del 22 settembre 2025, la Corte di appello di Torino dichiaraval’inammissibilità dell’istanza avanzata da Dawda Ceesay, ai sensi dell’art. 629 bis cod.
art. 629 bis cod. proc.pen
Con ordinanza del 22 settembre 2025, la Corte di appello di Torino dichiaraval’inammissibilità dell’istanza avanzata da Dawda Ceesay, ai sensi dell’art. 629 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14510/2025
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Testo completo

SENTENZAsul ricorso proposto da:Ceesay Dawda nato in GAMBIA il 20/08/1999avverso l'ordinanza del 22/09/2025 della Corte d'appello di TorinoUdita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Vittorio Stanislao Scarlini;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli che ha chiestol’inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 22 settembre 2025, la Corte di appello di Torino dichiaraval’inammissibilità dell’istanza avanzata da Dawda Ceesay, ai sensi dell’art. 629 bis cod. proc.pen., volta ad ottenere la rescissione del giudicato conseguente alla pronuncia dellasentenza del Tribunale di Asti del 24 giugno 2022, divenuta definitiva l’8 novembre 2022, peril delitto di furto in tale processo ascrittogli.La Corte aveva osservato come il dies a quo del termine per proporre l’istanza(coincidente con il momento in cui il prevenuto aveva avuto conoscenza della predettasentenza di condanna) dovesse fissarsi non, come asserito nella medesima, al momento incui gli era stato notificato, il 6 agosto 2025, il decreto di fissazione del procedimento per larevoca della sospensione condizionale della pena in tale sentenza concessagli, ma, ancorprima, il 6 marzo 2025, quando egli aveva patteggiato la pena per un diverso processo,tenendo in considerazione la recidiva che gli era stata contestata proprio, edesclusivamente, in relazione alla condanna di cui si era chiesta la rescissione.2.

Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Francesca Frusteri,deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, per avere laCorte ritenuto intempestiva l’istanza di rescissione del giudicato della sentenza come sopraindividuata.Si erano allegati gli atti del processo de quo, dai quali si era potuto evincere che ilprevenuto non aveva ricevuto alcuna delle notifiche ivi effettuate. Difatti, pur avendo, nelverbale di identificazione, dichiarato il domicilio presso la propria residenza, tutte le notifichesi erano perfezionate presso lo studio del difensore di ufficio, con il quale il medesimo nonaveva avuto alcun contatto.Come si era chiarito nell’istanza, egli aveva avuto conoscenza di tale sentenza dicondanna solo il 6 agosto 2025 quando gli era stata notificato il decreto di fissazionedell’udienza per decidere sulla revoca del beneficio della sospensione condizionale in taleoccasione concessogli.Peraltro, anche in tale occasione, ne aveva avuto una conoscenza non certamenteesaustiva.Nel provvedimento impugnato, si era invece retrodatata tale conoscenza al momento incui il prevenuto aveva patteggiato una pena per un diverso reato, tenendo conto dellarecidiva discendente proprio dalla condanna patita dal Tribunale di Asti nel giugno del 2022.E, tuttavia, in tale occasione, il prevenuto non aveva avuto piena conoscenza degli elementiessenziali della sentenza di condanna: l’autorità giudiziaria giudicante, la data dellapronuncia e del commesso reato, il titolo del reato.Così da non potersi affermare la sua effettiva e piena conoscenza del giudicato.Si è, infatti, affermato che il dies a quo del termine per proporre la rescissione delgiudicato è la precisa ed effettiva cognizione da parte dell’interessato degli estremi delprovvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità giudiziaria che l’ha emesso e dellacondanna inflitta (Cass. n. 14510/2025).3.

Il Procuratore genale della Repubblica presso questa Corte, nella persona delsostituto Cristina Marzagalli, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiestol’inammissibilità del ricorso.4. Il difensore del ricorrente inviava memoria con la quale insisteva per l’accoglimentoper l’annullamento del provvedimento impugnato.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso non merita accoglimento.1. La Corte di appello di Torino, infatti, aveva, con congrua motivazione, determinato ildies a quo del termine per proporre l’istanza di rescissione del giudicato al 6 marzo 2025quando l’imputato aveva “patteggiato” la pena relativa ad un ulteriore reato dal medesimoconsumato.In effetti, in tale sede, si era discusso anche della ricorrenza della recidiva, fra l’altroritenendola solo infraquinquennale e non anche specifica, come contestato nel manifestod’accusa, così vagliando l’unica precedente sentenza di condanna anche nel titolo del reato.Sentenza che era appunto quella di cui oggi si chiede la rescissione.Era, allora, evidente come in quella medesima sede, l’imputato ed il suo difensore,avessero preso piena conoscenza dell’esistenza della sentenza in oggetto, ivi comprese(emergendo quantomeno dal certificato penale in atti) la data di pronuncia, l’autoritàgiudicante, la sua definitività, il titolo di reato per cui si era proceduto e la data della suaconsumazione.Considerando così il 6 marzo 2025 il dies a quo del termine per richiedere larescissione del giudicato, la presente istanza risulta essere stata proposta oltre il termineperentorio previsto dall’art. 629 bis, comma 2, cod. proc. pen.2.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11169/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEComposta daGRAZIA ROSA ANNA MICCOLI - Presidente - Sent. n. sez. 5/2026ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI - Relatore - CC - 08/01/2026MICHELE ROMANO R.G.N. 34452/2025MARIO MORRAELENA CARUSILLOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:Ceesay Dawda nato in GAMBIA il 20/08/1999avverso l'ordinanza del 22/09/2025 della Corte d'appello di TorinoUdita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Vittorio Stanislao Scarlini;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli che ha chiestol’inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 22 settembre 2025, la Corte di appello di Torino dichiaraval’inammissibilità dell’istanza avanzata da Dawda Ceesay, ai sensi dell’art. 629 bis cod. proc.pen., volta ad ottenere la rescissione del giudicato conseguente alla pronuncia dellasentenza del Tribunale di Asti del 24 giugno 2022, divenuta definitiva l’8 novembre 2022, peril delitto di furto in tale processo ascrittogli.La Corte aveva osservato come il dies a quo del termine per proporre l’istanza(coincidente con il momento in cui il prevenuto aveva avuto conoscenza della predettasentenza di condanna) dovesse fissarsi non, come asserito nella medesima, al momento incui gli era stato notificato, il 6 agosto 2025, il decreto di fissazione del procedimento per larevoca della sospensione condizionale della pena in tale sentenza concessagli, ma, ancorprima, il 6 marzo 2025, quando egli aveva patteggiato la pena per un diverso processo,tenendo in considerazione la recidiva che gli era stata contestata proprio, edesclusivamente, in relazione alla condanna di cui si era chiesta la rescissione.2.

Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Francesca Frusteri,deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, per avere laCorte ritenuto intempestiva l’istanza di rescissione del giudicato della sentenza come sopraindividuata.Si erano allegati gli atti del processo de quo, dai quali si era potuto evincere che ilprevenuto non aveva ricevuto alcuna delle notifiche ivi effettuate. Difatti, pur avendo, nelverbale di identificazione, dichiarato il domicilio presso la propria residenza, tutte le notifichesi erano perfezionate presso lo studio del difensore di ufficio, con il quale il medesimo nonaveva avuto alcun contatto.Come si era chiarito nell’istanza, egli aveva avuto conoscenza di tale sentenza dicondanna solo il 6 agosto 2025 quando gli era stata notificato il decreto di fissazionedell’udienza per decidere sulla revoca del beneficio della sospensione condizionale in taleoccasione concessogli.Peraltro, anche in tale occasione, ne aveva avuto una conoscenza non certamenteesaustiva.Nel provvedimento impugnato, si era invece retrodatata tale conoscenza al momento incui il prevenuto aveva patteggiato una pena per un diverso reato, tenendo conto dellarecidiva discendente proprio dalla condanna patita dal Tribunale di Asti nel giugno del 2022.E, tuttavia, in tale occasione, il prevenuto non aveva avuto piena conoscenza degli elementiessenziali della sentenza di condanna: l’autorità giudiziaria giudicante, la data dellapronuncia e del commesso reato, il titolo del reato.Così da non potersi affermare la sua effettiva e piena conoscenza del giudicato.Si è, infatti, affermato che il dies a quo del termine per proporre la rescissione delgiudicato è la precisa ed effettiva cognizione da parte dell’interessato degli estremi delprovvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità giudiziaria che l’ha emesso e dellacondanna inflitta (Cass. n. 14510/2025).3.

Il Procuratore genale della Repubblica presso questa Corte, nella persona delsostituto Cristina Marzagalli, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiestol’inammissibilità del ricorso.4. Il difensore del ricorrente inviava memoria con la quale insisteva per l’accoglimentoper l’annullamento del provvedimento impugnato.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso non merita accoglimento.1. La Corte di appello di Torino, infatti, aveva, con congrua motivazione, determinato ildies a quo del termine per proporre l’istanza di rescissione del giudicato al 6 marzo 2025quando l’imputato aveva “patteggiato” la pena relativa ad un ulteriore reato dal medesimoconsumato.In effetti, in tale sede, si era discusso anche della ricorrenza della recidiva, fra l’altroritenendola solo infraquinquennale e non anche specifica, come contestato nel manifestod’accusa, così vagliando l’unica precedente sentenza di condanna anche nel titolo del reato.Sentenza che era appunto quella di cui oggi si chiede la rescissione.Era, allora, evidente come in quella medesima sede, l’imputato ed il suo difensore,avessero preso piena conoscenza dell’esistenza della sentenza in oggetto, ivi comprese(emergendo quantomeno dal certificato penale in atti) la data di pronuncia, l’autoritàgiudicante, la sua definitività, il titolo di reato per cui si era proceduto e la data della suaconsumazione.Considerando così il 6 marzo 2025 il dies a quo del termine per richiedere larescissione del giudicato, la presente istanza risulta essere stata proposta oltre il termineperentorio previsto dall’art. 629 bis, comma 2, cod. proc. pen.2.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, in Roma l’8 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico Vittorio Stanislao Scarlini Grazia Anna Rosa MiccoliP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, in Roma l’8 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico Vittorio Stanislao Scarlini Grazia Anna Rosa Miccoli