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Sentenza — n. 435/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to subsequent loss of interest in prosecution following release from bail.

Numero d'incarto Sentenza — n. 435/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant formally renounced the prosecution after the custodial measure was lifted. The defense argued for legal errors regarding the charge and aggravating circumstances, but the procedural defect of lost interest took precedence. Consequently, the court ordered the appellant to pay court costs and a fine under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. D) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A renunciation of appeal resulting in a loss of interest constitutes a ground for inadmissibility, triggering liability for procedural costs and fines regardless of the underlying substantive merits.

Parole chiave

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loss of interest appeal inadmissibility renunciation custodial measure release procedural costs liability Cassation appeal dismissal decreto di non luogo a procedere procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia revoca della nazionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. D) c.p.p.
La dichiarazione sottoscritta dal ricorrente in merito alla sopravvenuta carenza di interesse a ricorreredetermina una causa d’inammissibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett.
Art. 616 c.p.p.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Il ricorso per cassazione, per il tramite de i difensor i di fiducia, avvocat i Gregorio Viscomi e Sergio Rotundo,è affidato a due motivi, di seguito enunciat i nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2 n. 45850 del 15/09/2023
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Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAVA ANDREA nato a CATANZARO il 23/02/1973 avverso l'ordinanza del 01/04/2025 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; lette le conclusioni del PG PERLA LORI che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso per rinuncia. RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l’ordinanza impugnata,il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato il ricorso avverso l’ordinanza del g.i.p. applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti diAndrea Fava siccome gravemente indiziato del delitto di cui alo capo 68 (concorso in estorsione continuata aggravata anche dal metodo mafioso).

2. Il ricorso per cassazione, per il tramite de i difensor i di fiducia, avvocat i Gregorio Viscomi e Sergio Rotundo,è affidato a due motivi, di seguito enunciat i nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Erroneaqualificazione giuridica del fatto e correlati vizi della motivazione in relazione al delitto contestato quanto al profilo della ravvisata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2.2. Vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis .1. cod. pen.

3. Successivamente, per il tramite della Difesa ricorrente, è stata t rasmess a dichiarazione di rinuncia all’impugnazione per carenza di interesse, essendo venuta meno la misura custodiale applicata all’indagato. 4.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La dichiarazione sottoscritta dal ricorrente in merito alla sopravvenuta carenza di interesse a ricorreredetermina una causa d’inammissibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. D) cod.proc.pen.. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso p er cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art.616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art.591 cod. proc. pen..Sez.2 n. 45850 del 15/09/2023 Ud. (dep. 14/11/2023 ) Rv.285462 – 02 ).

Nel caso di specie , nella dichiarazione di rinuncia al ricorso, non risulta specificato se la carenza di interesse sopravvenuta sia imputabile o meno al ricorrente. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 500 infavore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 07 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Maria Teresa Bel