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Ordinanza — n. 18447/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses urgent suspension request due to lack of exceptional gravity regarding notification errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18447/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected an urgent request to suspend the effects of a prior judgment. The applicants argued that a fixed hearing date was not properly notified to them after being rescheduled due to a lawyer's absence. The court held that parties must verify rescheduling details themselves once notified of the initial hearing, finding no exceptional gravity to warrant suspension.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis, comma secondo, ultima parte del c.p.p.: In proceedings before the Court of Cassation, when a hearing is rescheduled due to a lawyer's impediment, the parties are not required to be formally notified of the new date, as they must ascertain the rescheduling upon receiving notice of the initial hearing.

Parole chiave

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suspension of effects notification of hearing rescheduling due to impediment exceptional gravity urgent suspension request Court of Cassation procedure party's duty to verify notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis, comma secondo, ultima parte del c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez.6, n.26031 del 07/04/2017, Bonaccorso
Sez.1, n.25531 del 09/02/2024, Marchese
270375 - 01, in senso conforme, Sez.1, n.25531 del 09/02/2024, Marchese, n.m.; Sez.4, n.24920 del 19/02/2019, Gentile, n.m.).
Sez.4, n.24920 del 19/02/2019, Gentile
270375 - 01, in senso conforme, Sez.1, n.25531 del 09/02/2024, Marchese, n.m.; Sez.4, n.24920 del 19/02/2019, Gentile, n.m.).
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Testo completo

VERO il 18/08/1986 avverso la sentenza del 11/03/2026 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Affilio Mari;

RITENUTO IN FATTO

I ricorrenti hanno chiesto, in riferimento al disposto dell'art.625-bis, comma secondo, ultima parte, la sospensione in via d'urgenza degli effetti della sentenza emessa dalla Terza Sezione di questa Corte in data 11/03/2026, nel procedimento n.39655/2025; richiamando i motivi posti alla base del ricorso straordinario e deducenti, per entrambi i ricorrenti, l'errore di fatto processuale rappresentato dall'omessa notificazione del rinvio a udienza fissa disposto all'esito dell'udienza del 25/02/2026, rinviata per impedimento di uno dei difensori.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Non sussistono le ragioni di eccezionale gravità necessarie ai fini della sospensionedegli effetti della sentenza impugnata. Dovendosi richiamare il principio per cui, nel procedimento pendente di fronte alla Corte di Cassazione, in caso di rinvio a udienza fissa anche determinato da impedimento del difensore, non è necessaria la comunicazione della data medesima alle parti, atteso che queste, ricevuta notizia della fissazione della prima udienza, hanno l'onere di accertarsi della data del rinvio (Sez.6, n.26031 del 07/04/2017, Bonaccorso, rv. 270375 - 01, in senso conforme, Sez.1, n.25531 del 09/02/2024, Marchese, n.m.; Sez.4, n.24920 del 19/02/2019, Gentile, n.m.). L'istanza va quindi rigettata.

P.Q.M.

P.Q.M