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Sentenza — n. 14390/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls P.I. ruling declaring criminal decree executable after rejecting bail request due to procedural abnormality.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14390/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the preliminary investigation judge's decision declaring a criminal decree executable after rejecting a bail request. The defendant argued this violated procedural codes by allowing the decree to become effective without a subsequent trial. The court ruled that rejecting bail does not preclude the defendant's opposition, making the immediate enforcement of the decree an abnormal and unlawful act.

Regesto Legislator

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Art. 461, 464, 162-bis cod. proc. pen.; The rejection of a bail request does not render the defendant's opposition inadmissible, and declaring a criminal decree executable immediately after such rejection constitutes an abnormal provision violating the defendant's right to a subsequent trial.

Parole chiave

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procedural abnormality criminal decree executability bail request rejection opposition to criminal decree preliminary investigation judge powers right to subsequent trial codice di procedura penale guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 461 cod. proc. pen.
228515 – 01, per cui la proposizione, da partedell’imputato, di tempestiva e rituale opposizione ai sensi dell’art. 461 cod.
Art. 464 cod. proc. pen.
276554– 01, la quale ha precisato che, ai sensi dell’art. 464, comma 1, cod.
Art. 162-bis cod. pen.
LaSuprema Corte ha altresì precisato che a norma dell’art. 162-bis, quinto comma,cod.
art. 461 cod. proc.pen
228515 – 01, per cui la proposizione, da partedell’imputato, di tempestiva e rituale opposizione ai sensi dell’art. 461 cod. proc.pen., preclude la possibilità di dichiarare esecutivo il decreto penale opposto, conla conseguente formazione del giudicato sull’imputazione ivi cristallizzata.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 31231 del 13/06/2019, Lambertini
Sez. 4, n. 25579 del 12/05/2010, Ghiglione
In sensoconforme, ex plurimis, Sez. 4, n. 25579 del 12/05/2010, Ghiglione, Rv.
Sez. 1, n. 21855 del 21/04/2004, Foti
Sez. 1, n. 33851 del 04/06/2024, Versace
Il principio di diritto è stato ulteriormente ribadito di recente anche daSez. 1, n. 33851 del 04/06/2024, Versace, non mass., muovendo dal dettatonormativo.L’art.
Sez. 4, n. 9225 del 27/01/2026, Maiorano
Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024
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Testo completo

Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Reggio Calabria;udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Antezza;lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, in persona delSostituto Procuratore Gaspare Sturzo, nel senso dell’annullamento senza rinviodel provvedimento impugnato;RITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabriaha rigettato la richiesta di oblazione proposta nell’interesse di Flavio Demaio conl’opposizione a decreto penale di condanna per reato di guida sotto l’influenzadell’alcool, dichiarando esecutivo il decreto stesso.2.

Nell’interesse di Flavio Demaio è stato proposto ricorso deducente laviolazione degli artt. 461 e 464 cod. proc. pen. prospettata come commessa conprovvedimento abnorme.3. La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in rubrica.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Per costante orientamento di legittimità, è abnorme il provvedimento conil quale il G.i.p., a seguito di opposizione a decreto penale di condanna conrichiesta di ammissione all’oblazione, dichiari esecutivo il decreto opposto sulpresupposto dell’impossibilità di ammettere all’oblazione l’imputato, perché privaquest’ultimo della possibilità di rimettere in discussione la sua responsabilità nelcontraddittorio delle parti.Sul punto si veda Sez. 3, n. 31231 del 13/06/2019, Lambertini, Rv. 276554– 01, la quale ha precisato che, ai sensi dell’art. 464, comma 1, cod. proc. pen.,il giudice deve emettere decreto di giudizio immediato anche nel caso in cuil’imputato, con l’atto di opposizione, non abbia chiesto il giudizio.

In sensoconforme, ex plurimis, Sez. 4, n. 25579 del 12/05/2010, Ghiglione, Rv. 247844– 01, la quale ha chiarito che «le due istanze restano sostanzialmente eprocessualmente autonome, sicché la reiezione dell’oblazione non comportaautomaticamente l’inammissibilità dell’opposizione». Parimenti, Sez. 1, n. 21855del 21/04/2004, Foti, Rv. 228515 – 01, per cui la proposizione, da partedell’imputato, di tempestiva e rituale opposizione ai sensi dell’art. 461 cod. proc.pen., preclude la possibilità di dichiarare esecutivo il decreto penale opposto, conla conseguente formazione del giudicato sull’imputazione ivi cristallizzata.

Sicché,la dichiarazione d’inammissibilità della domanda di oblazione presentatacontestualmente all’opposizione non preclude il giudizio a quest’ultimaconseguente, con revoca del decreto opposto, e l’eventuale ordine di esecuzionedel decreto penale di condanna emesso in conseguenza della rilevatainammissibilità dell’oblazione integrerebbe un provvedimento abnorme.3. Il principio di diritto è stato ulteriormente ribadito di recente anche daSez. 1, n. 33851 del 04/06/2024, Versace, non mass., muovendo dal dettatonormativo.L’art. 464, comma 2, cod. proc. pen., invero, prevede che il giudice se èpresentata domanda di oblazione contestuale all’opposizione decide sulladomanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del precedentecomma 1, il quale, nell’ultima parte, prevede l’emissione del decreto di giudizioimmediato nel caso di opposizione senza formulazione di alcuna richiesta.

Dalcombinato disposto di dette norme deve quindi ritenersi che il rigetto delladomanda di oblazione non comporti l’inammissibilità dell’opposizione e nonconsenta la dichiarazione di esecutività del decreto penale di condanna. LaSuprema Corte ha altresì precisato che a norma dell’art. 162-bis, quinto comma,cod. pen., la domanda di oblazione può essere riproposta fino all’inizio delladiscussione finale del dibattimento di primo grado, facoltà di cui l'imputato con ladichiarazione di esecutività del decreto penale viene privato. Ne consegue che ildecreto penale per effetto dell’opposizione è ormai privo di una qualunqueefficacia preclusiva, essendo destinato a essere revocato e sostituito da unanuova pronuncia giudiziale.4.

Orbene, il provvedimento oggetto di impugnazione, nel dichiarareesecutivo il decreto penale opposto all’esito della richiesta di oblazione, risultaemesso in violazione delle richiamate disposizioni di legge e caratterizzato daabnormità.Al rigetto dell’oblazione sarebbe dovuta seguire l’emanazione del decreto digiudizio immediato e non l’adozione di un provvedimento – la declaratoria diesecutività del decreto penale – strutturalmente abnorme, per la carenza delrelativo potere in capo al G.i.p., tale da pregiudicare diritti e facoltà dell’imputatoconnessi all’opposizione con richiesta di oblazione, in quanto esorbitante daglisbocchi che l’ordinamento giuridico attribuisce al giudice all’esito dell’adozione diun decreto penale e della tempestiva opposizione da parte dell’imputato (per ilmodo di atteggiarsi dell’abnormità in generale e con particolare riferimento aiprovvedimenti del G.i.p. si mutua in questa sede la sintesi di Sez. 4, n. 9225 del27/01/2026, Maiorano, non mass. sul punto, operata in considerazione dellasintesi ricostruttiva dall’istituto in oggetto elaborata da Sez.

U, n. 10869 del12/12/2024, dep. 2025, D.L., non mass. sul punto, all’esito di un lungo earticolato processo di affinamento della giurisprudenza in materia).5. Ne conseguono l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnatoe la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissionedegli atti al Tribunale di Reggio Calabria per l’ulteriore corso.Così deciso il 17/03/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente