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Sentenza — n. 13289/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as remedy for unaddressed seized phones lies with execution judge, not cassation court.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13289/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by the defense of Fejzaj Xhastin was declared inadmissible for failing to follow the correct procedural remedy. The defense argued that the trial court's sentencing decision was illegal and lacked reasoning regarding mobile phones seized during the arrest. The court ruled that when a plea bargain sentence omits disposition of seized items, the proper recourse is an execution appeal, not a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 263, comma 6, cod. proc. pen.; Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, a cassation appeal is inadmissible against a sentence omitting disposition of seized property, as the interested party must seek restitution via the execution judge.

Parole chiave

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plea bargain procedure seized property restitution execution appeal remedy cassation inadmissibility omission of sentencing detenzione di stupefacenti confisca di valori patrimoniali uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

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Art. 263, comma 6, cod. proc. pen.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
(In motivazione, la Corte haprecisato che il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente avverso l’ordinanzacon la quale, ai sensi dell’art. 667, comma quarto, cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 10452 del 18/01/2017, Tenuzzo, Rv. 269542-01
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

mento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale Marco Dall’Olio, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 09/12/2025, il Tribunale di Rimini, accogliendo la richiesta dipatteggiamento avanzata nell’interesse di Fejzaj Xhastin, su cui il pubblico ministero avevaprestato il proprio assenso, ha applicato allo stesso, in ordine al delitto di illecita detenzionecontinuata di stupefacenti, concessegli le attenuanti generiche, la pena concordata,disponendo altresì la confisca e la distruzione delle sostanze cadute in sequestro.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Fejzaj, cheha articolato un unico motivo, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con tale motivo di ricorso lamenta, ai sensi degli artt. 448, comma 2-bis e 606,comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen., l’illegalità della misura di sicurezza e il vizio dimotivazione per carenza, in punto di omessa statuizione in ordine ai telefoni cellulari cadutiin sequestro.Sostiene, in particolare, che, nella decisione oggetto d’impugnativa, in manieraall’evidenza illegittima, nulla sarebbe stato disposto con riguardo agli indicati apparecchi,rinvenuti nella disponibilità dell’imputato all’atto del suo arresto e contestualmente sottopostia sequestro probatorio.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso presentato nell’interesse di Fejzaj Xhastin è manifestamente infondato perle ragioni che, di seguito, si espongono.2.

Destituito di fondamento è l’unico motivo del ricorso.Ritiene, infatti, il Collegio che, nel caso in cui, in una sentenza di patteggiamento, èomessa la statuizione riguardante i beni sottoposti a sequestro probatorio, il rimedioesperibile dalla parte interessata ad ottenerne la restituzione è il ricorso al giudicedell’esecuzione, costituendo principio consolidato – al quale intende darsi continuità – quellosecondo cui «In tema di patteggiamento, la sentenza con cui il giudice non dispone né laconfisca né la restituzione del bene sottoposto a sequestro probatorio non può essereimpugnata con ricorso per cassazione, dovendo, invece, l’interessato rivolgersi al giudicedell’esecuzione ai sensi dell’art. 263, comma 6, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte haprecisato che il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente avverso l’ordinanzacon la quale, ai sensi dell’art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., è rigettata l’opposizione aldiniego di restituzione pronunciata dal giudice dell’esecuzione)» (così:

Sez. 6, n. 10452 del18/01/2017, Tenuzzo, Rv. 269542-01).3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen., le spese del procedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 econsiderato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versarein colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrenteversi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di eurotremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGENNARO SESSA EUGENIA SERRAO