Cassation court partially allows appeal, annulling suspended license duration but upholding the settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal admissible only regarding the specific duration of the driver's license suspension, while dismissing the challenge to the settlement agreement itself. The defense argued the judge failed to explicitly state the statutory reduction applied to the penalty, whereas the prosecutor sought total annulment of the administrative sanction. The court ruled that the judge's omission of the specific reduction calculation violated procedural requirements, necessitating annulment and remittal for a new ruling on the suspension length.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 222, comma 2-bis, cod. strada: The court must explicitly state the statutory reduction applied to the penalty in the reasoning; failure to do so renders the sentencing provision voidable on appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
SENTENZAsul ricorso proposto da:Vita Christian nato a Carpi il 25/11/1983avverso la sentenza del 03/11/2025 del GIP Tribunale di Modena.Udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;lette le conclusioni del P.G.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il Tribunale di Modena il 3.11.2025 ha pronunciato sentenza dipatteggiamento, applicando a Christian Vita la pena concordata fra le parti e, perquanto qui rileva, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dellapatente di guida per la durata di anni uno e mesi sei, in relazione al reato di cuiagli artt. 589 bis e ter cod. pen.2.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo – in sintesi -che la sentenza sarebbe viziata in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanzaaggravante di cui all’art. 589-ter cod. pen. e in ordine alla quantificazione dellaapplicata sospensione della patente di guida.3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizioneconcernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patentedi guida.4. Il primo motivo è inammissibile.Trattasi di censura indeducibile in quanto non rientrante fra quelle consentitedall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinentiall’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiestae la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della penao della misura di sicurezza.
Infatti, è agevole rilevare che, al di là della meraenunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazionedell'erronea qualificazione giuridica del fatto si risolve, nel caso di specie, nellapretesa di ottenere in questa sede una inammissibile rivalutazione del fatto,finalizzata ad ottenere l’invocata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 589-tercod. pen., sulla base di rilievi meramente avversativi rispetto alla ricostruzione delgiudice di merito. Del resto, in tema di applicazione della pena su richiesta delleparti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448,comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenutoin sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando talequalificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità,palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché èinammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e nonautosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenoredei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (cfr.
Sez. 4, n. 13749del 23/03/2022, Rv. 283023 – 01).5. Il secondo motivo è fondato nella parte in cui rileva che il giudicante nonha specificato in sentenza l’entità della riduzione prevista dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada, stabilita fino a un terzo in caso di applicazione della pena ex art.444 cod. proc. pen.Invero, la sentenza impugnata ha puramente e semplicemente stabilito chela sospensione della patente di guida sia applicata nella misura di un anno e seimesi, senza specificare se tale determinazione sia derivata dalla citata diminuente,come è imposto dalla citata disposizione di legge; per contro, il giudice deve darconto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis,cod. strada (cfr.
Sez. 4, n. 32889 del 28/06/2022, De, Rv. 283490 - 01).6. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata, limitatamente allastatuizione relativa alla durata della sospensione della patente di guida, con rinvioper nuovo esame sul punto al giudice di merito individuato in dispositivo.Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto, per cui rimane in piedi il pattointercorso tra le parti e convalidato dal giudice, patto al quale è estraneal’applicazione della sanzione amministrativa accessoria. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente ladurata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente diguida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Modena.
Dichiarainammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 3 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO RANALDI UGO BELLINI