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Sentenza — n. 3328/2026 — snpen Generato dall'IA

Court orders correction of clerical error in name from Ani to Mirel in criminal judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3328/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court granted a request to correct a clerical error in a criminal judgment regarding the appellant's name. The appellant, Lila Mirel, argued that her name was mistakenly written as 'Lila Ani' due to a simple oversight during the chamber hearing. The court found the error evident and material, as all other procedural documents consistently referred to the correct name, thereby ordering the correction.

Regesto Legislator

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Art. 625 bis comma 3 cod.proc.pen.; Clerical errors in judgments that do not affect the substance of the decision must be corrected ex officio to ensure the accuracy of the official record.

Parole chiave

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clerical error correction criminal procedure code name identification mistake ex officio correction judgment amendment cambiamento del cognome usurpazione del nome soprannome

Disposizioni normative citate

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Art. 625 bis comma 3 cod.proc.pen.
1.È stata richiesta , ai sensi dell'art. 625 bis comma 3 cod.proc.pen. , la correzione d’ufficio dell'errore materiale relativo alla sentenza n.
art. 625 bis comma 3 cod.proc.pen
1.È stata richiesta , ai sensi dell'art. 625 bis comma 3 cod.proc.pen.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Lila Mirel nato in ALBANIAil 07/04/1992 avverso l'ordinanza del 23/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore; lettele conclusioni del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.È stata richiesta , ai sensi dell'art. 625 bis comma 3 cod.proc.pen. , la correzione d’ufficio dell'errore materiale relativo alla sentenza n. 17795 del 23 aprile 2025,resa all'esito della udienza camerale della medesima data, in quanto, per mera svista , era stato indicato erroneamente il nome di battesimo del ricorrente, che risultava indicato con il cognome e nome di LILA ANI in luogo di LILA MIREL 2.La richiesta è fondata, giacché si evince ex actis che trattasi di evidente errore materiale, posto che sia il provvedimento originariamente impugnato che tutti gli altri atti del procedimento ivi compreso il ricorso per cassazione riguardano LILA MIREL.

S'impone, pertanto, la correzione dell'errore materiale nel senso megliospecificato in dispositivo. P.Q.M Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella intestazione, nel secondo rigo del punto 1) e nel primo rigo del punto 2) del “Ritenuto in fatto” della sentenza-documento numero17795 del 23 aprile 2025 ( dep. il 12 maggio 2025) Rg 6408/2025,nel senso che il nome di battesimo del ricorrente "Ani” è sostituto dal nome "Mirel”. Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso il 14.1.2026 Il Consigliere est.

Il Presidente Daniela Calafiore Andrea Montagni